Solfaroli Camillocci TOMASSINA.
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La Solfaroli Camillocci, cui il ricorso risulta regolarmente notificato, non ha presentato controricorso.
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Osservava, infine, che nessuna responsabilità per evizione era invocabile nei confronti della Solfaroli Camillocci, risultata “venditrice del fondo
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Gli Stecconi, allora, chiamavano in garanzia, per evizione, Tomassina Solfaroli Camillocci, loro dante causa, la quale, costituitasi a sua volta
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definitiva – che il bene controverso non era risultato aver formato oggetto della vendita effettuata dalla Solfaroli Camillocci agli Stecconi.
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oggetto di detenzione nomine alieno per graziosa concessione dei Camillocci, i quali, pertanto, mai avevano dismesso il possesso.
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1980, n. 1118; 11 febbraio 1977, n. 609). Nel caso in esame, pertanto, essa poteva essere dedotta dalla Solfaroli Camillocci (la quale, però, in
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premessa che la Solfaroli Camillocci, dagli stessi chiamata in garanzia, era rimasta contumace nella fase d’appello e che, pertanto, il tribunale avrebbe
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dante causa (la Solfaroli Camillocci) non si era mai dichiarata proprietaria del bene medesimo, il quale, d’altra parte, non era nemmeno risultato aver
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garanzia nei confronti della Solfaroli Camillocci, osservando, in relazione alla necessità di una prova rigorosa, quale richiesta in sede di
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