Cabotaggio e circolazione
(Spedizione in cabotaggio)
(Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione)
(Nozioni del cabotaggio e della circolazione)
(Cabotaggio con navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato)
(Condizione giuridica delle merci in cabotaggio o in circolazione)
(Documenti doganali per le operazioni di cabotaggio e di circolazione)
(Contrassegni da apporre ai colli di merci in cabotaggio e in circolazione)
(Abolizione di formalità doganali per le spedizioni in cabotaggio e per le spedizioni per via aerea nello Stato)
Le merci nazionali o nazionalizzate, che escono dal territorio doganale in cabotaggio od in circolazione non perdono la nazionalità, purché siano
Le merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio perdono la nazionalità, quando le navi che le trasportano toccano porti esteri, salvo il
Agli effetti doganali, è considerata operazione di cabotaggio la spedizione per via di mare di merci nazionali o nazionalizzate da un porto all'altro
spedizione in cabotaggio o in circolazione devono essere racchiuse in colli assicurati con piombi o altrimenti identificate.
Per l'uscita delle merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione, la dogana rilascia il « lasciapassare di merci
Le merci in cabotaggio o in circolazione, quando riattraversano la linea doganale per rientrare nel territorio doganale, possono essere dalla dogana
sostituzione di merci nazionali o nazionalizzate spedite in cabotaggio od in circolazione.
navi trasportanti merci nazionali o nazionalizzate in cabotaggio possono toccare, senza che per ciò le merci stesse perdano la nazionalità.
stabilite per il cabotaggio, salve le eccezioni che siano disposte dal Ministero delle finanze riguardo a determinate linee o trasporti.
nazionalizzate in cabotaggio nei casi in cui, in rapporto alla qualità delle merci stesse, al mezzo di trasporto adoperato o ad altre circostanze, possa
E' dispensato dalla presentazione del manifesto di partenza il capitano che trasporta merci in cabotaggio e provviste di bordo nazionali o
estere se il termine stabilito per la loro reintroduzione è scaduto da tre mesi per il cabotaggio, o da un mese per la circolazione, eccetto che la
essere accompagnate nel cabotaggio e nella circolazione da bolletta di cauzione per merci nazionali. La cauzione da prestare per garantire la
e delle navi adibite al trasporto di merci diverse dai generi di monopolio spedite in cabotaggio.
Il trasporto in cabotaggio, quando si effettua in apposita stiva o parte di stiva di navi adibite a linee di navigazione sovvenzionate dallo Stato
per altri porti dello Stato sotto osservanza delle disposizioni doganali prescritte per il cabotaggio. Le eventuali eccedenze riscontrate nel porto di
dell'art. 134: a) l'esportazione definitiva; b) l'esportazione temporanea e la successiva reimportazione; c) il cabotaggio; d) la circolazione.
nel cabotaggio o nella circolazione per il lago di Lugano.