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Sentenza n. 1988

334380
Cassazione penale, sezione I 34 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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motivazione dell’esercizio del potere discrezionale previsto dall’art.603 c.p.p.. Inoltre, deve sottolinearsi che il secondo comma dell’art.627 c.p.p., dopo

richiamato l’art. 627, comma 4 c.p.p. per considerare precluse tutte le questioni di rito inerenti alle precedenti fasi processuali, osservando che la

patteggiamento ex art. 599, comma 1 e 4 e 602, comma 2 c.p.p., con rinuncia agli altri motivi.

risultato di una corretta lettura della disposizione di cui all’art. 499, comma 5 c.p.p. secondo cui il “testimone può essere autorizzato dal presidente a

denunciando la violazione ed erronea applicazione degli artt. 161, 601, 627 c.p.p. in dipendenza della nullità del decreto di citazione relativo al

per violazione dell’art. 606 lett. c) ed e), in relazione agli artt. 627, comma 2,3 e 4 e 624, comma 12 c.p.p., in quanto la Corte di rinvio aveva

processuali stabilite a pena di inutilizzabilità ai sensi dell’art. 606 lett. c) c.p.p. sotto i seguenti profili: inutilizzabilità derivata delle deposizioni

Col primo motivo di ricorso è stata denunciata la violazione dell’art.649 c.p.p. sul rilievo che nella sentenza impugnata è stato erroneamente

Deve premettessi che il C., non appellante, è stato presente, a norma degli artt. 587 e 601, comma 1 c.p.p., sia nel giudizio di secondo grado che

Premesso che la nozione di invalidità derivata ha trovato esplicito riconoscimento normativo con l’art. 185, comma 1 c.p.p. che, nel regolare gli

c.p.p.-

4 c.p.p. -

Nella sentenza impugnata è stata negata l’applicazione delle disposizioni di cui all’art.649 c.p.p. rilevando che, nonostante gli indubbi

dalla Corte di Cassazione e la portata della disposizione di cui all’art. 627, comma 4 c.p.p. consentivano al giudice di rinvio di pronunciarsi soltanto

O) Nell’interesse di T. V. veniva dedotta l’inosservanza di norme processuali in riferimento alla violazione degli artt. 521 e 597 c.p.p. in quanto

parte del giudice di secondo grado dell’art.603 c.p.p. per la ragione che era stata adeguatamente motivata l’assoluta necessità di disporre la

semplice consultazione di appunti ai sensi e per gli effetti del quinto comma dell’art. 499 e del secondo comma dell’art. 514 c.p.p. rende evidente

condizioni per l’effetto estensivo ai sensi dell’art.587 c.p.p.-

E) Nell’interesse di M. R. l’avv. Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p

avere commesso il fatto ai sensi dall’art. 530, comma 2 c.p.p. e tenuto conto delle circostanze attenuanti generiche riconosciute a N. G., a M. G., a T

1.4. – Sono sottratte alla preclusione ex art. 627, comma 4 c.p.p. le censure a mezzo delle quali i ricorrenti hanno denunciato la inutilizzabilità

di Milano e da C. S. D. contro la pronuncia di assoluzione a norma dell’art. 530, comma 2 c.p.p.: il primo ha dedotto che è stata esclusa l

valutazione rispondente ai canoni logici e giuridici posti dall’art.192 c.p.p., è stato reputato univocamente indicativo dell’inserimento dell’imputato nell

1.2. – Dai principi testè esposti si evince che il fondamento della disposizione di cui al quarto comma dell’art. 627 c.p.p. poggia sulla

. 514 c.p.p., dato che i risultati hanno come unica fonte l’esame dei testi, assunto con le forme di rito e nel contraddittorio tra le parti, e l

diversa prospettiva dischiusa dall’art. 627, comma 2 c.p.p., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta

condanna per l’abuso di ufficio, mancando le condizioni per runa pronuncia assolutoria nel merito ai sensi dell’art.129, comma 2 c.p.p.– A quest’ultimo

valutazione delle prove assunte ex art. 603 c.p.p. ritenute irrilevanti, senza plausibile spiegazione, riguardo al fermo e al sequestro della somma di dieci

c.p.p.) per il fatto che il p.m. aveva depositato annotazioni del p.g. del tutto anonime. che errano state poi lette dai testi, senza che potesse

denunciandone la nullità ai sensi dell’art. 606, comma 1 lett. e) c.p.p. per mancanza e manifesta illogicità della motivazione sul rilievo che la Corte

del motivo di ricorso ex art.606, comma 1 lett. e) c.p.p., il compito della Corte Suprema non consiste nell’accertare la plausibilità e l’intrinseca

dal quarto comma dell’art. 627 c.p.p. ma, più semplicemente, quella di rimettere al giudice di rinvio a seguito dell’accoglimento dei motivi di

piano di lottizzazione avesse avuto una trattazione accelerata e un irregolare iter burocratico. Gli stessi vizi ex art. 606 lett. b) ed e) c.p.p

art. 499, comma 5 deve essere coordinata con quella di cui al secondo comma dell’art. 514 c.p.p., deve riconoscersi che la Corte di rinvio ha compiuto

Sentenza n. 7408

335451
Cassazione penale, sezione I 11 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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controllo della regolare costituzione delle parti, in dipendenza della mancata notificazione dell’avviso d’udienza ex art. 456, co. 3 e 5, c.p.p. a uno

In definitiva, la disposizione dell’art. 28 cpv. c.p.p., che prevede la prevalenza della decisione del giudice dibattimentale, in caso di contrasto

sensi dell’art. 143 n. att. c.p.p., disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione dello stesso.

è ammissibile e dev’essere risolto affermandosi la competenza del tribunale a provvedere – a norma dell’art. 143 disp. att. c.p.p. – alla rinnovazione

. 185.3 c.p.p.

giudizio immediato, emesso a norma dell’art. 456 c.p.p. dal g.i.p. presso il medesimo tribunale nei confronti del B. e del coimputato F. F., e ordinava la

’inapplicabilità dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando a contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez. I, 30.4.1992, D’A., rv

dell’art. 28.2 c.p.p.; la seconda, se rientri nel poteri del giudice del dibattimento, che abbia annullato il decreto di giudizio immediato per omessa

accedere – prima del dibattimento – al giudizio abbreviato a norma dell’art. 458 c.p.p., poiché l’attivazione della richiesta deve avvenire nel

n. att. c.p.p. e non è consentita dall’ordinamento la restituzione degli atti al g.i.p.

n. 112-94 ha reiteratamente dichiarato la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 28, co. 2 u.p., c.p.p., in

Sentenza n. 5188

335606
Cassazione penale, sezione VI 5 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
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Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al’art. (*) 94-1-ter disp. att. c.p.p..

. 274 c.p.p..

Con il primo motivo, il ricorrente lamenta la violazione degli artt. 386, n. 3, c.p.p. e 390 nn. 1 e 2 dello stesso codice nonché la manifesta

), ed in particolare con l’art. 386, terzo comma, c.p.p., il quale dispone che la polizia giudiziaria deve porre l’arrestato a disposizione del

Con il secondo mezzo censura l’ordinanza di custodia cautelare con riferimento all’art. 273 c.p.p., ed agli art. 45 e 51, giacché egli si era indotto

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