L'imposta si applica con le aliquote seguenti: Categoria A 22% Categoria B 18% Categorie C/1 e C/2 8%
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Dai redditi netti delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche è detratta una quota di lire 240.000 annue. Per i redditi di lavoro subordinato
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nell'ordine ai redditi di categoria C/2, C/l e B.
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Le aliquote sono ridotte alla metà per le prime 720.000 lire annue dei redditi imponibili delle categorie B, C/1 e C/2 delle persone fisiche e dei
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imputarsi nell'ordine ai redditi delle categorie C/2, C/1 e B.
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Redditi delle categorie B e C/1
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Determinazione del reddito netto delle categorie B e C/1
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Ritenuta diretta dell'imposta sui redditi di cat. A e C/2 corrisposti dalle Amministrazioni statali
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Persone obbligate in luogo di altri al pagamento dell'imposta sui redditi di categoria A e C/2
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detrazione dai redditi di ricchezza mobile delle categorie B, C/1 e C/2 ai sensi dell'art. 89; c) detrazione di una quota fissa di lire 4.000.000 dai
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Gli acquirenti a qualsiasi titolo di una azienda produttiva di reddito di ricchezza mobile delle categorie B o C/1 sono responsabili del pagamento
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osservata la disposizione della lettera c) dell'art. 43; c) le spese indicate alla lettera d) dell'art. 43 non risultanti dalla prescritta registrazione
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L'imposta sui redditi delle categorie B e C/1 si applica sulla base del reddito netto determinato secondo le disposizioni del Capo III.
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di categoria B e C/1 ed all'imposta complementare.
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Chi, invitato a presentarsi all'ufficio delle imposte ai sensi delle lettere b) e c) dell'art. 39, non si presenta nel termine assegnatogli senza
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dipendenze; c) le costruzioni costituenti demanio pubblico infruttifero dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali.
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L'iscrizione cessa se viene a mancare uno dei requisiti indicati dalle lettere a), b), c) e d) dell'articolo precedente. La cancellazione dall'albo
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l'accertamento d'ufficio del maggior reddito. L'aumento del dieci per cento non si opera per i redditi di categoria C/2.
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categorie B e C/1, si applica per la parte eccedente le lire 120.000 fino a lire 480.000.
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obbligato alla ritenuta nel ruolo speciale previsto dalla lettera c) dell'art. 183 e riscosse secondo le disposizioni del Capo II.
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Si procede alla formazione di ruoli speciali: a) per l'imposta di ricchezza mobile e l'imposta complementare sui redditi di categoria C/2 dovute in
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meno uno dei requisiti indicati alle lettere a), b) e c) del primo comma, o se il relativo bilancio non risponde al requisito indicato dalla lettera d
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presso le società ed enti che chiedano l'iscrizione o che siano iscritti nell'elenco, al fine di accertare i requisiti richiesti alle lettere b) e c
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Quando l'imposta corrispondente all'imponibile definitivamente accertato o l'imposta iscrivibile a ruolo ai sensi dell'art. 175, lettere b) e c) è
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bilancio si riferisce si trovino nelle condizioni indicate alle lettere b) e c).
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tassabili in base al bilancio né per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro
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prodotti all'estero e goduti nel territorio dello Stato da persone quivi residenti; c) i redditi prodotti all'estero da soggetti residenti nello Stato
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del codice civile, o da operazioni speculative anche isolate; Cat. C/1 - Redditi di lavoro autonomo delle persone fisiche, come quelli prodotti
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Dall'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e complementare, iscrivibile a ruolo secondo le disposizioni
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d'accertamento; b) per errore materiale o per duplicazione della iscrizione; c) per inesistenza totale o parziale dell'obbligazione tributaria, sempreché
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il totale degli assegni fissi superi le lire 540.000 ragguagliate ad anno; c) sull'intero ammontare dei compensi corrisposti a persone estranee
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delle categorie A e B dovute dai soggetti tassabili in base al bilancio né per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per
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monetaria, con esclusione delle riserve e dei saldi destinati alla copertura di specifici oneri e passività od a favore di terzi; c) utili di esercizi
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, procuratori, dottori commercialisti e ragionieri nonché negli albi degli ingegneri, architetti ed altre professioni tecniche; c) da persone già
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iscrizioni a titolo provvisorio previste dagli articoli 281 e 282; c) alla iscrizione a titolo provvisorio prevista dal primo comma, lett. b), dell'art. 283.
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Per l'imposta sui redditi di ricchezza mobile della categoria C/2 e per l'imposta complementare dovute dai datori di lavoro per i redditi corrisposti
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L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e l'imposta complementare dovute per il secondo semestre dell'anno 1959 sono ridotte di una
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indicati dalla lettera a) che hanno la sede dell'amministrazione o l'oggetto principale dell'impresa nel territorio dello Stato; c) le altre persone
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L'imposta di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e l'imposta complementare iscrivibili a ruolo a titolo provvisorio secondo le disposizioni dei
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, anche se non si verifica cambiamento di coltura, nonché per eventi fitopatologici o entomologici interessanti le piantagioni; c) il passaggio a
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natura di redditi di capitale; c) le imprese assicuratrici per gli interessi compresi nelle somme dovute in dipendenza di contratti di
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corrispondente all'imponibile o al maggior imponibile accertato dalla commissione stessa; c) dopo la decisione della commissione tributaria di
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) il sopraprezzo di emissione delle azioni di società; c) gli interessi di conguaglio versati dai sottoscrittori di nuove azioni di società emesse nel
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trasformazione della società si detraggono dal reddito complessivo dell'ultimo esercizio al quale è applicata l'imposta sulle società; c) le perdite
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L'ammontare delle imposte sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e dell'imposta complementare, iscrivibili a ruolo a titolo
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altri pagamenti a qualsiasi titolo effettuati ai singoli prestatori di lavoro, sui quali non è stata effettuata la ritenuta; c) l'ammontare complessivo
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dichiarazione di remissione del credito o di rinuncia agli interessi notificata al debitore; c) mediante esibizione di estratto o copia autentici
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età non superiore a 25 anni; c) i genitori ed i suoceri ultrasessantenni nonché la madre e la suocera vedova, in quanto conviventi con il contribuente
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sulle somme percepite nel 1959 si detraggono dall'imposta sui redditi di ricchezza mobile delle categorie B e C/1 e dall'imposta complementare
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occorrente per la coltivazione dei terreni o alimentato dagli stessi; c) alla custodia delle macchine, degli attrezzi e delle altre scorte occorrenti per la
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