definisce sulla base della caratterizzazione aperta o bidirezionale (a volte, pluridirezionale) dello scambio; della possibilità di inversione dei
sussidiarietà; nonché del principio di leale collaborazione "bidirezionale", capace di rovesciare la prospettiva dell'esercizio delle funzioni
cittadini, ma anche come condivisione di contenuti attraverso uno scambio bidirezionale che dovrebbe avvenire in modalità quanto più possibile
L'instabile equilibrio del legittimo impedimento"governativo", tra leale collaborazione bidirezionale e libero sindacato del giudice