Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque
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alla partenza non sono applicabili nei confronti delle navi da diporto e militari, sia italiane che straniere, nonché nei confronti delle barche da pesca
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almeno un miglio nautico dalla nave che pone o ripara un cavo sottomarino. Tuttavia i padroni delle barche da pesca che scorgono o sono in grado di
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Sotto la denominazione di navi s'intendono le navi di qualsiasi specie, le barche, le draghe ed ogni altro galleggiante atto a percorrere le acque
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Nel caso di naufragio di battelli, di barche, o di altri galleggianti indicati nell'art. 899 del regolamento per la esecuzione del codice per la
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