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Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.

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Stato 50 occorrenze

Banca depositaria

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di banca depositaria e le modalità di sub-deposito

4. Alla Banca d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di smobilizzo e quello di riparto. I liquidatori provvedono a liquidare l'attivo

1. La Banca d'Italia approva le modifiche dello statuto della SICAV. Esse si intendono approvate quando il provvedimento di diniego della Banca

3. I regolamenti e i provvedimenti di carattere generale della Banca d'Italia e della CONSOB sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Gli altri

4. Gli amministratori e i sindaci della banca depositaria riferiscono senza ritardo alla Banca d'Italia e alla CONSOB, ciascuna per le proprie

2. La CONSOB comunica alla Banca d'Italia le iscrizioni all'albo.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle SICAV.

3. In caso di inerzia, la decadenza è pronunciata dalla Banca d'Italia o dalla CONSOB.

2. La Banca d'Italia comunica alla CONSOB l'iscrizione all'albo delle società di gestione del risparmio.

3. La liquidazione delle insolvenze di mercato è effettuata da uno o più commissari nominati dalla CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia

2. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati all'ingrosso di titoli di Stato. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della

6. La SICAV può svolgere le attività connesse o strumentali indicate dalla Banca d'Italia, sentita la CONSOB.

1. La Banca d'Italia vigila sull'efficienza e sul buon funzionamento degli scambi organizzati di fondi interbancari.

3. La Banca d'Italia approva il regolamento del fondo e le sue modificazioni, valutandone in particolare la completezza e la compatibilità con i

2. La Banca d'Italia è competente per quanto riguarda il contenimento del rischio e la stabilità patrimoniale.

1. Le SICAV autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

7. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le procedure di fusione tra fondi comuni di investimento.

1. Le società di gestione del risparmio autorizzate in Italia sono iscritte in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia è ammessa alle negoziazioni sui mercati dei contratti uniformi a termine sui titoli di Stato.

3. Si applica l'articolo 75. I poteri e le attribuzioni della CONSOB ivi previsti spettano alla Banca d'Italia.

4. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, autorizza le operazioni di fusione o di scissione di società di gestione del risparmio.

2. La Banca d'Italia, entro novanta giorni dalla comunicazione, può vietare l'acquisizione della partecipazione quando ritenga che il potenziale

8. Restano ferme le norme che disciplinano il segreto d'ufficio sulle notizie, i dati e le informazioni in possesso della Banca d'Italia.

4. Le autorità competenti di uno Stato comunitario, dopo aver informato la Banca d'Italia e la CONSOB, possono ispezionare, anche tramite loro

dall'articolo 15, commi 1 e 3, quando sia intervenuto il divieto della Banca d'Italia o non sia ancora decorso il termine entro il quale la Banca d'Italia può

, sentita la Banca d'Italia.

2. La Banca d'Italia e la CONSOB stabiliscono i termini e le procedure per l'adozione degli atti e dei provvedimenti di propria competenza.

6. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, disciplina con regolamento le condizioni e le procedure per il rilascio dell'autorizzazione prevista dal

2. La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide di un fondo comune di investimento è affidata a una banca depositaria.

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, determina con regolamento il capitale minimo della società e le attività connesse e strumentali.

6. La banca depositaria procede, su istruzione dei liquidatori, al rimborso delle azioni nella misura prevista dal bilancio finale di liquidazione.

2. Fino all'emanazione dei decreti previsti dall'articolo 90, la gestione accentrata dei titoli di Stato presso la Banca d'Italia resta disciplina

3. Al medesimo fine, la Banca d'Italia e la CONSOB possono cooperare, anche mediante scambio di informazioni, con le autorità competenti degli Stati

3. La CONSOB, d'intesa con la Banca d'Italia, può stabilire che i corrispettivi siano soggetti ad approvazione da parte delle medesime autorità.

, comma 1, è esercitata dalla Banca d'Italia e dalla CONSOB. A tal fine la Banca d'Italia e la CONSOB possono richiedere ai gestori dei sistemi, alla

4. La Banca d'Italia può disporre nei confronti dei soggetti appartenenti al gruppo l'applicazione delle disposizioni previste dalla parte IV, titolo

2. La Banca d'Italia può emanare, a fini di stabilità, disposizioni di carattere particolare aventi a oggetto le materie disciplinate nell'articolo 6

4. Nell'esercizio delle rispettive funzioni, la società promotrice, il gestore e la banca depositaria agiscono in modo indipendente e nell'interesse

2. Sugli scambi previsti dal comma 1 la Banca d'Italia può richiedere notizie e documenti agli organizzatori e agli operatori, indicandone modalità e

2. La Banca d'Italia vigila sulle società di gestione dei mercati all'ingrosso dei titoli di Stato, avvalendosi a tal fine dei poteri previsti

3. La Banca d'Italia attesta la conformità del progetto di atto costitutivo e di statuto alle prescrizioni di legge e regolamento e ai criteri

3. La Banca d'Italia, sentita la CONSOB, coordina con regolamento l'operatività dei sistemi d'indennizzo con la procedura di liquidazione coatta

1. La Banca d'Italia ha la facoltà di impartire alla SIM, alla società di gestione del risparmio o alla società finanziaria posta al vertice del

controllo legale dei conti 1. Il collegio sindacale informa senza indugio la Banca d'Italia di tutti gli atti o i fatti, di cui venga a conoscenza

4. La Banca d'Italia e la CONSOB esercitano i poteri di vigilanza nei confronti dei soggetti abilitati; ciascuna vigila sull'osservanza delle

3. I provvedimenti previsti dal comma 2 sono adottati dalla CONSOB, sentita la Banca d'Italia, quando riguardano scambi all'ingrosso di titoli

7. La Banca d'Italia e la CONSOB possono esercitare i poteri a esse assegnati dall'ordinamento anche ai fini della cooperazione con altre autorità e

2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, sentite la Banca d'Italia e la CONSOB, disciplina con regolamento

, sentito il Governatore della Banca d'Italia.

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