Chiunque partecipa al capitale di una | banca | in misura superiore alla percentuale stabilita dalla Banca |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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banca in misura superiore alla percentuale stabilita dalla | Banca | d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima Banca d'Italia |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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dalla Banca d'Italia, ne dà comunicazione alla medesima | Banca | d'Italia e alla banca. Le variazioni della partecipazione |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia, inoltre, autorizza preventivamente le variazioni |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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quando comportano partecipazioni al capitale della | banca | superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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superiori ai limiti percentuali stabiliti dalla medesima | Banca | d'Italia e, indipendentemente da tali limiti, quando le |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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limiti, quando le variazioni comportano il controllo della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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per incorporazione di | banca | s.p.a. in banca popolare |
Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare - abstract in versione elettronica -
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per incorporazione di banca s.p.a. in | banca | popolare |
Fusione per incorporazione di banca s.p.a. in banca popolare - abstract in versione elettronica -
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Quando risulta che la | banca | rigetta ripetutamente e senza giustificato motivo le |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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motivo le domande di ammissione a socio, è in facoltà della | Banca | d'Italia obbligare la banca stessa a motivare e comunicare |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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a socio, è in facoltà della Banca d'Italia obbligare la | banca | stessa a motivare e comunicare agli interessati le delibere |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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annotazioni sul libretto, firmate dall'impiegato della | banca | che appare addetto al servizio, fanno piena prova nei |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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addetto al servizio, fanno piena prova nei rapporti tra | banca | e depositante. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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parte della banca, alla centrale dei rischi gestita dalla | Banca | d'Italia |
In tema di tutela cautelare atipica in relazione ad una segnalazione "erronea", da parte della banca, alla centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia - abstract in versione elettronica -
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della banca, questa può incaricare dell'esecuzione un'altra | banca | o un suo corrispondente. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
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La | Banca | d'Italia rilascia l'autorizzazione quando ricorrano |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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vaglia cambiario emesso dalla | Banca | d'Italia è un titolo di credito all'ordine, pagabile a |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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all'ordine, pagabile a vista presso qualsiasi filiale della | Banca | stessa. |
Regio Decreto 21 dicembre 1933, n. 1736 - Disposizioni sull'assegno bancario, sull'assegno circolare e su alcuni titoli speciali dell'Istituto di emissione, del Banco di Napoli e del Banco di Sicilia. -
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La | banca | cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. La | Banca | d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | depositaria |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia, sentita la CONSOB, determina le condizioni per |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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determina le condizioni per l'assunzione dell'incarico di | banca | depositaria e le modalità di sub-deposito dei beni del |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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La | Banca | d'Italia, con istruzioni impartite ai commissari e ai |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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responsabili dell'inosservanza delle prescrizioni della | Banca | d'Italia; queste non sono opponibili ai terzi che non ne |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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emergenti dalle relazioni del Governatore della | Banca | d'Italia, riferite al periodo del governatorato Ciampi, e, |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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Ciampi, e, in particolare, il contributo della | banca | centrale all'affermazione della soluzione istituzionale |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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poi diventata "federale" con l'adesione all'Euro e alla | Banca | Centrale Europea. |
Banca d'Italia ed evoluzione costituzionale. Le relazioni annuali del Governatore come "annali della Repubblica" - abstract in versione elettronica -
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Se una | banca | non sottoposta a liquidazione coatta amministrativa si |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la | Banca | d'Italia e i rappresentanti legali della banca, dichiara lo |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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insolvenza con sentenza in camera di consiglio. Quando la | banca | sia sottoposta ad amministrazione straordinaria, il |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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commissari straordinari, sentiti i commissari stessi, la | Banca | d'Italia e i cessati rappresentanti legali. Si applicano le |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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giorno in cui la | Banca | liquidasse, vi accorgereste o signori, dell'enorme divario |
XI legislatura – Tornata del 12 marzo 1872 -
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due garanzie. Aggiungete che l'aumento del capitale della | Banca | non è dato soltanto a questo fine, ma è dato specialmente |
XI legislatura – Tornata del 12 marzo 1872 -
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ma è dato specialmente per assicurare, possibilmente, la | Banca | contro i pericoli della conversione del prestito. |
XI legislatura – Tornata del 12 marzo 1872 -
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Per essere soci di una | banca | di credito cooperativo è necessario risiedere, aver sede |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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carattere di continuità nel territorio di competenza della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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la | Banca | Toscana aveva certamente il diritto di poter emettere 60 |
XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874 -
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cartaceo, cosicchè in fatto poi la circolazione della | Banca | era minore di quella alla quale era autorizzata. Ed infatti |
XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874 -
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dovete rammentare la convenzione fatta in giugno 1871 colla | Banca | Nazionale, e di cui si parlò una volta in questa Camera, |
XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874 -
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Camera, per mezzo della quale convenzione, non potendo la | Banca | Toscana ricambiare con biglietti a corso forzoso 12 milioni |
XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874 -
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di biglietti suoi propri che si trovavano nelle casse della | Banca | Nazionale, dove pattuire il pagamento di un interesse. |
XI Legislatura – Tornata del 4 febbraio 1874 -
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| Banca | Nazionale. /@@ Il Consiglio superiore, in sua adunanza di |
Gazzetta Piemontese -
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di ieri, fissò in L. 43 il dividendo sulle Azioni della | Banca | pel 2° semestre dell'anno 1886, pagabile dal 3 febbraio. |
Gazzetta Piemontese -
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Stato offrono altri gravi inconvenienti; voi mescolate la | Banca | col Governo, il Governo colla Banca. |
XI legislatura – Tornata del 12 marzo 1872 -
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Alla | Banca | d'Italia sono preventivamente comunicati il piano di |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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società nel rispetto delle disposizioni stabilite dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, ai sensi degli articoli 8 e 21 della legge 6 febbraio 1996, n. 52. -
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| BANCA | PENNY! |
«Topolino» 1562 (3 novembre 1985) -
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La | Banca | d'Italia può prescrivere che determinati contratti o |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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difformi sono nulli. Resta ferma la responsabilità della | banca | o dell'intermediario finanziario per la violazione delle |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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finanziario per la violazione delle prescrizioni della | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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I commissari devono presentare annualmente alla | Banca | d'Italia una relazione sulla situazione contabile e |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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relazione sulla situazione contabile e patrimoniale della | banca | e sull'andamento della liquidazione, accompagnata da un |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, la | Banca | d'Italia può ordinare alla banca di porre termine a tali |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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della Repubblica, la Banca d'Italia può ordinare alla | banca | di porre termine a tali irregolarità, dandone comunicazione |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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all'autorità competente dello Stato membro in cui la | banca | ha sede legale per i provvedimenti eventualmente necessari. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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ruolo della | banca | |
Il ruolo della banca - abstract in versione elettronica -
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La | Banca | d'Italia autorizza preventivamente l'acquisizione a |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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partecipazione superiore al 5 per cento del capitale della | banca | rappresentato da azioni o quote con diritto di voto e, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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quando la partecipazione comporta il controllo della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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in una società che la controlla deve essere comunicato alla | Banca | d'Italia dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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dai partecipanti ovvero dai legali rappresentanti della | banca | o della società cui l'accordo si riferisce entro cinque |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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da pregiudicare la gestione sana e prudente della banca, la | Banca | d'Italia può sospendere il diritto di voto dei soci |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| BANCA | D'Italia |
Corriere della Sera -
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| Banca | d'Italia |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia nega o revoca l'autorizzazione in presenza di |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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tale da pregiudicare la gestione sana e prudente della | banca | stessa. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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fu il caso della | Banca | Toscana: la Banca Toscana ebbe l'aumento del capitale dalla |
XX Legislatura – Tornata del 28 gennaio 1898 -
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fu il caso della Banca Toscana: la | Banca | Toscana ebbe l'aumento del capitale dalla legge del 1874, |
XX Legislatura – Tornata del 28 gennaio 1898 -
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del capitale dalla legge del 1874, ma mentre prima la | Banca | era andata con una prudenza grandissima, dopo l'aumento del |
XX Legislatura – Tornata del 28 gennaio 1898 -
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| Banca | FrancoItaliana, via San Pietro all'Orto n. 8. _ Banca |
MILANO IN PERCORSA IN OMNIBUS COMPILATA DA GAETANO BRIGOLA ED ILLUSTRATA DA NOTIZIE STORICHE ED ARTISTICHE DA FELICE VENOSTA -
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FrancoItaliana, via San Pietro all'Orto n. 8. _ | Banca | Nazionale, via Giardino n. 6. _ Banca popolare, Piazza |
MILANO IN PERCORSA IN OMNIBUS COMPILATA DA GAETANO BRIGOLA ED ILLUSTRATA DA NOTIZIE STORICHE ED ARTISTICHE DA FELICE VENOSTA -
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all'Orto n. 8. _ Banca Nazionale, via Giardino n. 6. _ | Banca | popolare, Piazza Mercanti. _ Banca del Popolo, via Brera n. |
MILANO IN PERCORSA IN OMNIBUS COMPILATA DA GAETANO BRIGOLA ED ILLUSTRATA DA NOTIZIE STORICHE ED ARTISTICHE DA FELICE VENOSTA -
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via Giardino n. 6. _ Banca popolare, Piazza Mercanti. _ | Banca | del Popolo, via Brera n. 19. _ Banca Lombarda, via Giardino |
MILANO IN PERCORSA IN OMNIBUS COMPILATA DA GAETANO BRIGOLA ED ILLUSTRATA DA NOTIZIE STORICHE ED ARTISTICHE DA FELICE VENOSTA -
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Piazza Mercanti. _ Banca del Popolo, via Brera n. 19. _ | Banca | Lombarda, via Giardino n. 7. _ Belinzaghi commendatore |
MILANO IN PERCORSA IN OMNIBUS COMPILATA DA GAETANO BRIGOLA ED ILLUSTRATA DA NOTIZIE STORICHE ED ARTISTICHE DA FELICE VENOSTA -
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| Banca | Nazionale. 278,000,000 00 |
IX Legislatura – Tornata del 17 gennaio 1867 -
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capitale della | Banca | d'Italia |
Sul capitale della Banca d'Italia - abstract in versione elettronica -
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in misura superiore alla percentuale stabilita dalla | Banca | d'Italia ne dà comunicazione all'intermediario finanziario |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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all'UIC ovvero, se è iscritto nell'elenco speciale, alla | Banca | d'Italia. Le variazioni della partecipazione sono |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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sono comunicate quando superano la misura stabilita dalla | Banca | d'Italia. |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia disciplina le emissioni da parte delle banche di |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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ovvero rimborsabili previa autorizzazione della medesima | Banca | d'Italia. Tali emissioni possono avvenire anche sotto forma |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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La | Banca | d'Italia esercita la vigilanza su base consolidata nei |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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comunitario, che controllano una capogruppo o una singola | banca | italiana, sempreché tali società siano incluse nella |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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incluse nella vigilanza consolidata di competenza della | Banca | d'Italia ai sensi dell'art. 69; e) società bancarie, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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e strumentali quando siano controllate da una singola | banca | ovvero quando società appartenenti a un gruppo bancario |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | Dati Nazionale DNA italiana |
La Banca Dati Nazionale DNA italiana - abstract in versione elettronica -
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| Banca | Naz. I960 a 1958. Az. Mobiliare 642 a 639. Az. Banca Torino |
Gazzetta Piemontese -
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Banca Naz. I960 a 1958. Az. Mobiliare 642 a 639. Az. | Banca | Torino 712 a 710. Az. Banco Sc. 274 a 278. Az. Banca |
Gazzetta Piemontese -
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Az. Banca Torino 712 a 710. Az. Banco Sc. 274 a 278. Az. | Banca | Subalpina 278 a 277, Az. Tabacchi 802 a 801. Az. |
Gazzetta Piemontese -
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a norma del comma 1, il tribunale del luogo in cui la | banca | ha la sede legale, su ricorso dei commissari liquidatori, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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su istanza del pubblico ministero o d'ufficio, sentiti la | Banca | d'Italia e i cessati rappresentanti legali della banca, |
Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. -
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| Banca | d'Italia e Ufficio italiano dei cambi |
Decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 - Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi. -
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bancario finanziario della | Banca | d'Italia (ABF) |
L'arbitrato bancario finanziario della Banca d'Italia (ABF) - abstract in versione elettronica -
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| Banca | dati dei programmi informatici riutilizzabili |
Decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice dell'amministrazione digitale. -
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della | banca | e bancarotta preferenziale |
Autotutela della banca e bancarotta preferenziale - abstract in versione elettronica -
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| Banca | popolare agricola commerciale di Pavia |
Il Corriere della Sera -
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