4. Le macchine agricole trainate indicate nell'art. 57, comma 2, lettera b), devono essere munite dei dispositivi di cui al comma 2, lettere a), b
categoria B e per quella dei veicoli per i quali è richiesta la patente delle categorie B e C.
1. La segnaletica stradale comprende i seguenti gruppi: a) segnali verticali; b) segnali orizzontali; c) segnali luminosi; d) segnali ed attrezzature
comma 2, dei dispositivi di cui alle lettere b), c), d), g) ed h); devono inoltre essere munite dei dispositivi di cui alla lettera a), anche se
1. I veicoli a braccia sono quelli: a) spinti o trainati dall'uomo a piedi; b) azionati dalla forza muscolare dello stesso conducente.
indicate dall'art. 115, comma 1, lettera c); b della categoria B, per la guida delle macchine agricole, nonché delle macchine operatrici; c della
3. Le disposizioni previste nelle lettere b) e c) del comma 1 non si applicano ai velocipedi quando sono usati durante competizioni sportive.
6. Sulle strade di tipo A) e B) di cui all'art. 2, a tre o più corsie per senso di marcia, la corsia di destra è riservata ai veicoli lenti.
4. Parimenti chiunque, munito di patente speciale delle categorie A, B e C, guida un veicolo diverso da quello indicato e specialmente adattato in
1. I segnali complementari sono destinati ad evidenziare o rendere noto: a) il tracciato stradale; b) particolari curve e punti critici; c) ostacoli
impongono ai conducenti di tenere un comportamento prudente; B) segnali di prescrizione: rendono noti obblighi, divieti e limitazioni cui gli utenti
2. Chiunque viola uno dei divieti di cui al comma 1, lettere a), b) e g), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1. Le macchine agricole indicate nell'art. 57, comma 2, lettera a), punto 1) e punto 2), e lettera b), punto 2), esclusi i rimorchi agricoli di massa
2. Le strade sono classificate, riguardo alle loro caratteristiche costruttive, tecniche e funzionali, nei seguenti tipi: A - Autostrade; B - Strade
11. Se le violazioni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono commesse alla guida di uno dei veicoli indicati al comma 3, lettere b), e), f), g), h), i) e l) le
20. Chiunque viola le disposizioni del comma 1, lettere b), c) e d), e dei commi 2, 6 e 7 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di
2. L'espletamento dei servizi di cui all'art. 11, comma 1, lettere a) e b), spetta anche ai rimanenti ufficiali e agenti di polizia giudiziaria
8. Le autorità che hanno disposto la sospensione della circolazione di cui ai commi 1 e 4, lettere a) e b), possono accordare, per esigenze gravi e
10. È vietata: a) la sosta sulle carreggiate i cui margini sono evidenziati da una striscia continua; b) la circolazione sopra le strisce
9. L'autorizzazione è revocata quando: a) siano venuti meno la capacità finanziaria e i requisiti morali del titolare; b) venga meno l'attrezzatura
2. La patente speciale di guida delle categorie A, B, e C rilasciata a mutilati o minorati fisici è valida soltanto per la guida dei veicoli aventi
2. La patente speciale di guida delle categorie A e B rilasciata a mutilati e minorati fisici e quella delle categorie C e D sono valide per cinque
14. Chiunque viola le disposizioni dei commi 6 e 7, lettere a), b) e d), è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
2. Gli enti proprietari provvedono, inoltre: a) al rilascio delle autorizzazioni e delle concessioni di cui al presente titolo; b) all'accertamento
6. Le strade extraurbane di cui al comma 2, lettere B e C, si distinguono in: A - Statali, quando: a) costituiscono le grandi direttrici del traffico
1. Le patenti di guida delle categorie A e B sono valide per anni dieci; qualora siano rilasciate o confermate a chi ha superato il cinquantesimo
una determinata attività o di sospendere o cessare una determinata attività; b) sanzioni concernenti il veicolo; c) sanzioni concernenti i documenti
1. I ciclomotori, i motoveicoli e gli autoveicoli devono essere equipaggiati con: a) dispositivi di segnalazione visiva e di illuminazione; b
, possono essere guidati da mutilati e minorati fisici con patenti speciali delle categorie A e B, previste dall'art. 116, comma 5.
che precede l'intenzione di sorpassare. Tale uso è consentito durante la circolazione notturna e diurna e, in deroga al comma 1, punto b), anche
1. I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: a) veicoli a braccia; b) veicoli a trazione animale; c) velocipedi; d) slitte
persone; b) veicoli destinati principalmente al trasporto di cose; c) carri agricoli destinati a trasporti per uso esclusivo delle aziende agricole.
autoveicoli e motoveicoli per la cui guida è richiesta la patente della categoria B, rispettivamente da sei e da dodici mesi.
1. Sulle strade di tipo A), B), C) e D) è vietata ogni tipo di occupazione della sede stradale, ivi compresi fiere e mercati, con veicoli, baracche
civili o delle infrastrutture stradali o per il ripristino del traffico; b) macchine sgombraneve, spartineve o ausiliarie quali spanditrici di sabbia
, solidamente fissata al veicolo stesso; b) un numero di identificazione impresso sul telaio, ancorché una struttura portante o equivalente, riprodotto in
cui all'art. 76; b) un contrassegno di identificazione, che permetta di risalire all'intestatario responsabile della circolazione.
delle acque ed è a loro spese: a) quando occorre spostare o allargare le strade attraversate da canali artificiali; b) quando, a giudizio dell'ente
1. Costituiscono servizi di polizia stradale: a) la prevenzione e l'accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale; b) la
termico; b) capacità di sviluppare su strada orizzontale una velocità fino a 40 km/h; c) sedile monoposto che non consente il trasporto di altra persona
4. Le macchine agricole di cui alla lettera a), numeri 1) e 2), e di cui alla lettera b), numero 1), possono essere attrezzate con un numero di posti
, gestione e pulizia delle strade, delle loro pertinenze e arredo, nonché delle attrezzature, impianti e servizi; b) al controllo tecnico dell'efficienza
articoli, alla quale i veicoli atipici devono essere assimilati ai fini della circolazione e della guida; b) i requisiti tecnici di idoneità alla
inversione del senso di marcia; b) la marcia, la retromarcia e la sosta in banchina di emergenza; c) il traino dei veicoli in avaria.
4. Nella parte posteriore dei veicoli di cui al comma 3, ad eccezione di quelli di cui alle lettere a) e b), deve essere indicata la velocità massima
normativa stabilita dal Ministero dei trasporti: a) ai conducenti minorenni alla guida di ciclomotori a due ruote e di motocicli; b) ai conducenti di
3. Il personale indicato alle lettere a), b), c) del comma 2 deve avere una formazione specifica.
4. Al personale di cui alla lettera b) del comma 2 si estende la disciplina dettata dall'articolo 2, comma 2, della legge 11 agosto 1991, n. 266.
1. A favore dei titolari di patente di guida delle categorie A, B o C speciali, con incapacità motorie permanenti, le unità sanitarie locali
diritto pubblico o privato o natura di associazione, con i requisiti di cui al capo II del titolo II del libro I del codice civile; b) garantire idonei