, resisteva, deducendo che gli attori avevano acquistato il fondo “a corpo”, non “a misura”, e che, comunque, avevano avuto la possibilità di rilevare
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hanno sperimentato soltanto l’azione di rivendica, come accertato in sede di merito sulla scorta dell’atto di citazione, nel quale gli attori
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del bene in contesa, maturatasi in favore dei danti causa degli attori, sia pure attraverso un possesso esercitato in loro nome, non poteva essere
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che non lo si sarebbe potuto ravvisare neppure in una pretesa usucapione maturatasi in favore dei danti causa degli attori originari, sia pure
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