3. Le banche esercitano, oltre all'attività bancaria, ogni altra attività finanziaria, secondo la disciplina propria di ciascuna, nonché attività
diritto
2. Gli intermediari finanziari indicati nel comma 1 possono svolgere esclusivamente attività finanziarie, fatte salve le riserve di attività previste
diritto
3. Sono attività connesse o collaterali l'agriturismo, la manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione dei
diritto
Attività bancaria
diritto
Autorizzazione all'attività bancaria
diritto
Abusiva attività bancaria
diritto
Attività di vigilanza
diritto
Abusiva attività finanziaria
diritto
. 23, comma 2; b) per "società finanziarie" si intendono le società che esercitano, in via esclusiva o prevalente: l'attività di assunzione di
diritto
Abusiva attività di raccolta del risparmio
diritto
Attività non ammesse al mutuo riconoscimento
diritto
Tutela dell'attività di vigilanza bancaria e finanziaria
diritto
2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.
diritto
Autorizzazione all'attività bancaria, succursali e libera prestazione di servizi
diritto
Nozione di attività bancaria e di raccolta del risparmio
diritto
4. La Banca d'Italia pubblica annualmente una relazione sull'attività di vigilanza.
diritto
1. Per credito al consumo si intende la concessione, nell'esercizio di un'attività commerciale o professionale, di credito sotto forma di dilazione
diritto
2. Altre banche possono intraprendere l'esercizio dell'attività di credito su pegno dotandosi delle necessarie strutture. L'inizio dell'attività è
diritto
1. Le attività aziendali liquidate sono ripartite secondo l'ordine stabilito dall'art. 111 della legge fallimentare.
diritto
Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare
diritto
2. La Banca d'Italia determina e rende pubblici previamente i principi e i criteri dell'attività di vigilanza.
diritto
1. La raccolta di risparmio tra il pubblico e l'esercizio del credito costituiscono l'attività bancaria. Essa ha carattere d'impresa.
diritto
1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.
diritto
2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.
diritto
3. Le disposizioni del presente capo e del capo III si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti che si interpongono nell'attività di credito al
diritto
1. Le banche italiane possono esercitare le attività ammesse al mutuo riconoscimento in uno Stato comunitario senza stabilirvi succursali, nel
diritto
2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla
diritto
4. Il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'UIC: a) specifica il contenuto delle attività indicate nel comma 1, nonché in quali
diritto
Banca d'Italia da parte dell'autorità competente dello Stato di appartenenza; la succursale inizia l'attività decorsi due mesi dalla comunicazione. La
diritto
1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo
diritto
con la CONSOB per quanto riguarda le attività di intermediazione mobiliare.
diritto
1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a
diritto
nell'esercizio dell'attività prevista dall'art. 61, comma 4, siano di eccezionale gravità.
diritto
CICR avendo riguardo anche all'attività dell'emittente a fini di tutela della riserva dell'attività bancaria stabilita dall'art. 10. Le disposizioni
diritto
2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura
diritto
sede legale all'estero, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1.
diritto
, n. 142, nonché alle società esercenti altre attività finanziarie indicate nell'art. 59, comma 1, lettera b), dello stesso testo unico. 2. Il
diritto
norme che ne disciplinano l'attività sono trasmessi in copia alla Banca d'Italia.
diritto
1. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, disciplina l'esercizio di attività non ammesse al mutuo riconoscimento comunque
diritto
, può disporre la sospensione dell'attività anche di singole sedi secondarie.
diritto
3. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, comunica alla CONSOB le società finanziarie
diritto
3. Le banche comunitarie possono esercitare le attività previste dal comma 1 nel territorio della Repubblica senza stabilirvi succursali dopo che la
diritto
1. Chiunque svolge una o più delle attività finanziarie previste dall'art. 106, comma 1, senza essere iscritto nell'elenco previsto dal medesimo
diritto
coatta e di amministrazione straordinaria, nonché con l'attività di vigilanza in generale.
diritto
1. Quando a una banca comunitaria sia stata revocata l'autorizzazione all'attività da parte dell'autorità competente, le succursali italiane possono
diritto
1. Chiunque svolge l'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico in violazione dell'art. 11 è punito con l'arresto da sei mesi a tre anni e
diritto
l'esercizio dell'impresa o di determinati rami di attività, secondo le cautele indicate dal comitato di sorveglianza.
diritto
esercitato dalle banche già abilitate allo svolgimento di tale attività.
diritto
5. La Banca d'Italia, nei casi in cui sia previsto l'esercizio di attività di intermediazione mobiliare, dà notizia alla CONSOB delle comunicazioni
diritto
1. L'esercizio in via prevalente, non nei confronti del pubblico, delle attività indicate nell'art. 106, comma 1, è riservato ai soggetti iscritti in
diritto