1. I pubblici ufficiali devono indicare negli atti da loro formati gli estremi della registrazione degli atti soggetti a registrazione in termine
1. Atti del potere legislativo, atti relativi a referendum, atti posti in essere dalla amministrazione dello Stato, dalle regioni, province e comuni
3. Gli impiegati di cui al comma 2 possono ricevere in deposito atti soggetti a registrazione in caso d'uso e assumere gli atti depositati a base dei
atti formati dagli ufficiali giudiziari e dagli uscieri, che siano rilasciati per la prosecuzione del giudizio; b) agli atti richiesti d'ufficio ai fini
1. Atti e documenti formati per l'applicazione, riduzione, liquidazione, riscossione, rateazione e rimborso delle imposte e tasse a chiunque dovute
1. Sentenze, decreti ingiuntivi ed altri atti dei conciliatori; atti, documenti e provvedimenti previsti dalla legge 11 agosto 1973, n. 533; atti
Registrazione degli atti
4. Le disposizioni del comma 1 valgono anche per gli atti dell'autorità giudiziaria, di cui all'art. 37, relativi agli atti indicati nel comma stesso
Interpretazione degli atti
Enunciazione di atti non registrati
Atti che contengono più disposizioni
Atti soggetti a registrazione
1. Atti pubblici e scritture private autenticate, escluse le procure di cui all'art. 6 della parte seconda, non aventi per oggetto prestazioni a
Atti della autorità giudiziaria
Divieti relativi agli atti non registrati
Atti non soggetti a registrazione
Atti sprovvisti di indicazioni necessarie
Comunicazione di atti e notizie
1. Atti di ultima volontà.
Concessioni e atti con amministrazioni dello Stato
Atti soggetti a registrazione in termine fisso
Richiesta di registrazione degli atti scritti
Atti a titolo oneroso e gratuito
Atti sottoposti a condizione sospensiva, approvazione od omologazione
Atti soggetti a registrazione solo in caso d'uso
Repertorio degli atti formati da pubblici ufficiali
Atti soggetti a registrazione in caso d'uso
Attestazione degli estremi di registrazione degli atti
Atti relativi ad operazioni soggette all'imposta sul valore aggiunto
1. I pubblici ufficiali non possono menzionare negli atti non soggetti a registrazione in termine fisso da loro formati, né allegare agli stessi, né
Atti di Governo, registro n. 60, foglio n. 22
7. La richiesta di registrazione di un atto vale anche per gli atti ad esso allegati ma non importa applicazione dell'imposta se si tratta di
Divieto di rilascio di documenti relativi ad atti non registrati
1. Competente a registrare gli atti pubblici, le scritture private autenticate e gli atti degli organi giurisdizionali è l'ufficio del registro nella
1. Atti per la formazione del catasto dei terreni e dei fabbricati.
Termine per la richiesta di registrazione degli atti soggetti ad approvazione od omologazione
3. Per i provvedimenti e gli atti di cui alla lettera c) dell'art. 10, diversi dai decreti di trasferimento emessi nei procedimenti esecutivi e dagli
Atti per i quali non vi è obbligo di chiedere la registrazione
Atti ed operazioni concernenti società, enti, consorzi, associazioni ed altre organizzazioni commerciali od agricole
atti pubblici e privati formati all'estero nonché i rappresentanti delle società o enti esteri, ovvero uno dei soggetti che rispondono delle
1. Atti diversi da quelli altrove indicati aventi per oggetto prestazioni a contenuto patrimoniale ... 3%
1. Atti formati all'estero diversi da quelli indicati alla lettera d) dell'art. 2 del testo unico: a) che se formati nello Stato sarebbero soggetti
1. Gli atti sottoposti a condizione sospensiva sono registrati con il pagamento dell'imposta in misura fissa.
2. La registrazione di tutti gli altri atti può essere eseguita da qualsiasi ufficio del registro.
1. Per gli atti indicati nella tabella allegata al presente testo unico non vi è obbligo di chiedere la registrazione neanche in caso d'uso; se
2. I rappresentanti delle amministrazioni dello Stato, i cancellieri, i procuratori e le parti devono pagare in proprio le imposte dovute sugli atti
1. Atti riguardanti l'espropriazione per pubblica utilità diversi da quelli indicati nell'art. 1 della parte prima ... L. 50.000
1. Atti, diversi da quelli espressamente contemplati nella parte prima della tariffa, dell'autorità giudiziaria in sede civile e penale, della Corte
Atti di Governo, registro n. 62, foglio n. 38
Atti notarili: non basta la carta d'identità