Ove manchi l'unanimità, decide il Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti.
E` proclamato eletto Presidente il Consigliere che ha conseguito la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati alla Regione.
La revisione o l'abrogazione, totale o parziale dello Statuto è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione a scrutinio palese, articolo per articolo e con votazione finale
Il Consiglio, previo parere della Giunta, può riconfermare, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, i provvedimenti amministrativi rinviati per
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti ed a maggioranza assoluta di voti. In caso di parità di voti
Il Consiglio regionale approva a maggioranza assoluta il proprio Regolamento interno.
Il voto è di regola palese salvo che non venga deliberato il voto segreto dalla maggioranza assoluta del Consiglio.
La revisione dello Statuto è deliberata dal Consiglio a maggioranza assoluta dei suoi componenti ed è approvata con legge ai sensi dell'articolo 123
Se dopo due votazioni nessuno dei consiglieri ha riportato la maggioranza assoluta, si procede ad una votazione di ballottaggio fra i due consiglieri
Il Consiglio approva a maggioranza assoluta dei componenti il proprio Regolamento interno.
Regione. L'elezione ha luogo a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla Regione, il proprio Regolamento interno.
Risultano eletti i Consiglieri compresi nella lista, che abbia riportato il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati alla
Il Consiglio adotta il proprio Regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
Per l'approvazione della mozione è necessaria al primo scrutinio la maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio; in seguito è
maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, un regolamento interno che ne disciplina l'organizzazione ed il funzionamento.
L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio regionale. Dopo la seconda votazione è sufficiente la
Le modalità per il ricorso al referendum consultivo e per il suo espletamento sono disciplinate da legge regionale approvata a maggioranza assoluta
La Giunta regionale delibera con l'intervento di oltre la metà dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti. In caso di parità dei voti
L'elezione avviene a scrutinio palese: - con l'intervento di due terzi dei Consiglieri in carica ed a maggioranza assoluta nelle prime due votazioni
Il referendum consultivo è deliberato dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Le modalità per l'esercizio del potere di richiesta del referendum abrogativo sono fissate con legge regionale approvata a maggioranza assoluta dei
Il Presidente è eletto a scrutinio segreto con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione ed a maggioranza assoluta di
a maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
maggioranza assoluta dei voti validamente espressi.
Qualora manchi la presenza dei due terzi dei Consiglieri o la lista non abbia conseguito la maggioranza assoluta dei votanti, l'elezione è rinviata
maggioranza assoluta dei votanti.
E' eletto il candidato che ottiene la maggioranza assoluta dei voti.
La Giunta delibera con l'intervento di almeno la metà più uno dei suoi componenti e a maggioranza assoluta dei voti.
Il Consiglio regionale delibera, a maggioranza assoluta, su richiesta motivata di almeno un terzo dei suoi componenti, l'istituzione di Commissioni
assoluta delle azioni.
Dopo il terzo scrutinio è sufficiente la maggioranza assoluta.
Le norme relative al funzionamento del Consiglio regionale sono contenute in un Regolamento approvato a maggioranza assoluta dei Consiglieri
Le leggi regionali relative a tali prestiti e obbligazioni devono essere deliberate dal Consiglio a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati
Il Consiglio regionale approva, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, il proprio regolamento interno.
In caso di società finanziarie promosse dalla Regione, a questa ultima deve essere assicurata la maggioranza assoluta delle azioni.
assoluta dei voti validamente espressi.
1. Il progetto è approvato se nella seconda votazione ottiene la maggioranza assoluta dei componenti la Camera.
1. Il Senato adotta il suo regolamento a maggioranza assoluta dei componenti.
5. Le modificazioni al regolamento sono adottate a maggioranza assoluta dei componenti del Senato.
maggioranza assoluta soltanto per l'approvazione finale del complesso; tuttavia otto senatori possono chiedere che singole norme siano stralciate per essere
1. Il disegno di legge è approvato in sede di seconda deliberazione se nella votazione finale ottiene il voto favorevole della maggioranza assoluta