E' condivisibile la decisione della Suprema Corte di Cassazione di assoggettare ad IRPEF, ai sensi dell'art. 6, comma 2, e dell'art. 17, comma 1
progettazione e realizzazione di una struttura ospedaliera costituiscono veri e propri corrispettivi da assoggettare ad IVA. Qualche perplessità solleva
redditi di capitale che il contribuente deve assoggettare a tassazione separata oppure a tassazione sostitutiva.