dell'impianto protettivo (quanto alle attività assicurate, ai soggetti protetti, agli eventi indennizzabili, ai pregiudizi indennizzati) e rilevando
crea distorsioni nel ragionamento volto alla ricostruzione causale delle alterazioni patologiche assicurate, provocando differenze nella metodologia
provvedimento cautelare, assicurate dal giudice ordinario a seguito della l. n. 80/2005.
quello vulnerabile, al quale non sono state nemmeno assicurate analoghe garanzie, anche se da tempo previste nella "tabella di marcia" del Consiglio U.E