assegnata in sede di separazione o di divorzio è stata risolta dalla Corte di cassazione nel senso che il diritto del coniuge assegnatario non ha natura
sia, o meno, configurabile in capo all'assegnatario, il quale non sia né proprietario, né comproprietario, né titolare di altro diritto reale
diritto alla casa coniugale se ne era assegnatario. A ciò si aggiunge la perdita dell'assegno divorzile (art. 5 l. 1 dicembre 1970, n. 898 (d'ora in
comodato al coniuge poi risultato non assegnatario della stessa viene risolto dalle Sezioni Unite ricostruendo - nella prospettiva dell'interpretazione del
del valore economico del bene anche nel caso che, in sede di scioglimento della comunione, l'immobile venga attribuito all'assegnatario.