I contravventori alle disposizioni del presente articolo sono puniti con l'ammenda fino a lire duemila.
L'ufficiale dello stato civile che trasgredisce al disposto del presente articolo è punito con l'ammenda da lire cinquecento a lire cinquemila.
Ai fini dell'applicazione del presente articolo, gli interessati dovranno far pervenire documentata istanza al Ministero dell'interno entro trenta
Per la valutazione delle speciali benemerenze di cui all'articolo 14 lett. b), n. 6, è istituita, presso il Ministero dell'interno, una Commissione