Art.1
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Agli articoli 1, 3, 6, 7, 8, 19, 23, 24 della legge 14 luglio 1891, n. 682, sono sostituiti i seguenti: «Art. 1. La tassa interna di fabbricazione
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Art. 8 — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:
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Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata
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Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare, trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto
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Art. 23. — È punito con multa fissa di lire 600:
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Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di lire 500:
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Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se
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Art. 1.
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«Art. 1. La tassa interna di fabbricazione delle polveri piriche e degli altri prodotti esplodenti e la sopratassa di confine sulle dette polveri e
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Art. 3. — Per le polveri piriche e per gli altri esplodenti che si volessero rilavorare trasformare o perfezionare, se il nuovo prodotto è soggetto
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Art. 24. — Sono puniti con la multa fissa di lire 500:
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Art. 23. — È punito con multa fissa di lire 600:
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Art. 8. — Per le fabbriche destinate alla preparazione dei fuochi artificiali è vietato:
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Art. 7. — I fabbricanti di fuochi artificiali non possono intraprendere alcuna lavorazione se non sono in possesso di licenza d'esercizio rilasciata
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Art. 19. — La licenza per il trasporto dei prodotti esplodenti diversi dalle polveri piriche e dalle polveri senza fumo, non può essere rilasciata se
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Art. 2. Al paragrafo 3° dell'art. 22 della legge di cui all'articolo 1 della presente, è sostituito il seguente:
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Ora il nuovo numero 3° dell'art. 22, che richiama la disposizione dell'articolo 8 della legge del 1891 modificato dall'articolo 1 della presente
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Art. 3. Al secondo comma dell'articolo 18 della legge di cui all'articolo 1o della presente è fatta l'aggiunta che segue:
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Art. 4
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 8
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«Art. 2. Sono approvate le disposizioni recate dall'allegato B alla presente legge, che stabiliscono nuove norme per l'applicazione della tassa sulle
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Art. 1.
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Art. 2.
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Art. 2.
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Art. 3.
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Art. 4.
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Art. 5.
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Art. 5
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Art. 6
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Art. 7
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Art. 9
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Art. 8
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Art. 10
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Art. 11
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Art. 12.
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«Art. 55. — Costituzioni e surrogazioni di ipoteca o pegno in garanzie di obbligazioni anteriormente contratte dallo stesso costituente o surrogante
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Art. 55 bis. — Costituzione di ipoteca o pegno o deposito cauzionale, in garanzia di operazioni bancarie o di cambiali o altri recapiti di commercio
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«Art. 55 bis, alla tassa graduale, sostituire: tassa proporzionale centesimi 25 per cento.»
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Art. 13.
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Art. 18.
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Art. 16.
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Art. 15.
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Art. 14.
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Art. 17.
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Art. 19.
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Art. 20.
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