Art. 24. Tutti i regnicoli, qualunque sia il loro titolo o grado, sono eguali dinanzi alla legge. Tutti godono egualmente i diritti civili e politici
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Art. 33. Il Senato è composto di membri nominati a vita dal Re, in numero non limitato, aventi l'età di quarant'anni compiuti, e scelti nelle
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Art. 39. La Camera elettiva è composta di Deputati scelti dai Collegi elettorali conformemente alla legge. Art. 40. Nessun Deputato può essere
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Art. 48. Le sessioni del Senato e della Camera dei Deputati cominciano e finiscono nello stesso tempo. Ogni riunione di una Camera fuori del tempo
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Art. 65. Il Re nomina e revoca i suoi Ministri. Art. 66. I Ministri non hanno voto deliberativo nell'una o nell'altra Camera se non quando ne sono
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Art. 74. Le istituzioni comunali e provinciali , e la circoscrizione dei comuni e delle provincie sono regolate dalla legge. Art. 75. La Leva
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Art. 68. La Giustizia emana dal Re, ed è amministrata in suo nome dai Giudici ch'Egli istituisce. Art. 69. I Giudici nominati dal Re, ad eccezione di
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Art. 82. Il presente Statuto avrà il pieno suo effetto dal giorno della prima riunione delle due Camere, la quale avrà luogo appena compiute le
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cui assume il cognome, ed è obbligata ad accompagnarlo dovunque egli creda di fissare la residenza (Art. 150 del Cod. Civ.). Essa non ha la piena
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Legge Fondamentale, perpetua ed irrevocabile della Monarchia, quanto segue : Art. I. La Religione Cattolica, Apostolica e Romana è la sola Religione
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