Art. 3. Fino all'insediamento delle nuove rappresentanze provinciali i predetti Consigli, non che le deputazioni provinciali, continueranno a
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«Art. 1. Nelle provincie del regno, oltre quelle della Toscana, della Venezia e di Mantova, i consiglieri provinciali sono ripartiti nella conformità
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Art. 2. Gli attuali Consigli provinciali delle provincie indicate nella tabella stessa sono disciolti, e saranno immediatamente ricostituiti in base
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Art. 5. Le attribuzioni dell'attuale Commissione generale di beneficenza costituita in Venezia coi fondi che fossero in suo potere passeranno alla
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«Art. 1. Sarà pubblicata ed avrà vigore nelle provincie venete ed in quella di Mantova la legge del 3 luglio 1862, n° 753, sull'amministrazione delle
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Art. 6. La presente legge andrà in vigore il 1° di gennaio 1868. A cominciare da quel giorno cesseranno le disposizioni legislative, sulla materia
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Art. 2. Tutte le amministrazioni o direzioni di Opere dovranno entro 6 mesi eseguire le disposizioni degli articoli 8 e 9 della detta legge, e
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Art. 3. Cesseranno di esistere, e saranno surrogate dalle congregazioni di carità o da amministrazioni speciali a norma di quanto verrà stabilito con
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Art. 4. Là dove alcuni istituti di beneficenza furono riuniti sotto unica amministrazione, in virtù dell'ordinanza imperiale del 29 dicembre 1861
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