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Regio Decreto 20 febbraio 1941, n. 303 - Codici penali militari di pace e di guerra.

78521
Regno d'Italia 50 occorrenze
  • 1941
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
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Agli effetti della legge penale militare di guerra, i reati commessi da militari italiani o da persone estranee alle forze armate dello Stato

(Estranei alle forze armate dello Stato).

(Persone estranee alle forze armate dello Stato).

(Azione penale contro persone delle forze armate nemiche).

(Cessazione dell'appartenenza alle forze armate dello Stato).

(Mobilitazione delle forze armate dello Stato).

Della competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate.

(Vilipendio alle istituzioni costituzionali e alle forze armate dello Stato).

(Denominazioni di « militari » e di « forze armate dello Stato »).

(Differimento della esecuzione della pena per le persone estranee alle forze armate dello Stato).

(Pubblicazione delle leggi di guerra quando le forze armate dello Stato si trovano all'estero).

La giurisdizione militare è unica per tutte le forze armate dello Stato, terrestri, marittime ed aeree.

Nel territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, l'Autorità giudiziaria militare provvede all'esecuzione delle

tali: 1° dalle persone estranee alle forze armate dello Stato, che per qualsiasi titolo si trovino in rapporti, anche indiretti, di servizio, impiego

(Notificazione all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato; citazione di testimoni, periti, interpreti e consulenti tecnici).

(Uccisione o deterioramento di un cavallo o altro animale destinato al servizio delle forze armate dello Stato).

La stessa pena si applica, se il fatto è commesso contro alcuno dei ministri del culto addetti alle forze armate.

La competenza dei tribunali militari presso forze armate concentrate all'interno è determinata dal decreto Reale che li istituisce.

Disposizioni relative ai militari in congedo, ai mobilitati civili e alle persone estranee alle forze armate dello Stato

La stessa pena si applica al militare, che pubblicamente vilipende le forze armate dello Stato, o una parte di esse.

Sono soggette alla legge penale militare le persone estranee alle forze armate dello Stato, che concorrono a commettere un reato militare.

Quando è necessario ricorrere all'opera di un interprete, il giudice lo nomina, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate

armate nemiche, ovvero contro abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate italiane, non è differita a' termini dell'articolo 29

Quando è necessario procedere a perizia, il giudice nomina il perito, scegliendolo preferibilmente fra gli ufficiali delle forze armate dello Stato.

(Militari in congedo, assimilati ai militari e iscritti ai corpi civili militarmente ordinati, considerati come estranei alle forze armate dello

Le stesse disposizioni si applicano, quando le forze armate dello Stato italiano si trovano in territorio estero occupato militarmente per motivi

(Duello fra militari in servizio e militari in congedo, e fra militari in servizio e persone estranee alle forze armate dello Stato).

La mobilitazione generale o parziale delle forze armate dello Stato importa, per i reati militari commessi dagli appartenenti alle forze mobilitate

Nel territorio di uno Stato estero, fuori dei luoghi occupati dalle forze armate dello Stato italiano, non possono eseguirsi sentenze di condanna

Quando, in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano, occorra procedere all'esame di testimoni o ad altri atti processuali

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, si applica la pena di morte

Chiunque abusivamente porta in pubblico l'uniforme o i segni distintivi di grado delle forze armate dello Stato italiano, è punito con la reclusione

alle forze armate dello Stato.

Le stesse pene si applicano agli abitanti del territorio dello Stato nemico occupato dalle forze armate dello Stato italiano, i quali usano violenza

tribunali militari di bordo e dei tribunali militari istituiti presso forze armate concentrate.

forze armate dello Stato, siano essi gli offensori o gli offesi.

Se il fatto ha compromesso la sicurezza dello Stato o di una parte delle forze armate terrestri, marittime o aeree, la pena è della morte mediante

corrispondente delle altre forze armate dello Stato.

Le notificazioni all'imputato estraneo alle forze armate dello Stato, che non sia detenuto, sono eseguite nei modi stabiliti dal codice di procedura

armate dello Stato italiano, è punito con la morte con degradazione.

trasporto, di un arsenale o altro stabilimento militare, ovvero di zone di adunata, di azione o stazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree

forze armate dello Stato, la richiesta è fatta dal Ministro della giustizia.

Se in territorio estero occupato dalle forze armate dello Stato italiano occorre procedere a ispezioni, perquisizioni o arresti in case private o

armate dello Stato, è punito con la reclusione militare da sei mesi a quattro anni.

Il militare delle forze armate nemiche o qualsiasi altra persona al servizio dello Stato nemico, che s'introduce travestito in alcuno dei luoghi

colpevole si trovi in congedo o abbia cessato di appartenere alle forze armate dello Stato.

Oltre i casi espressamente enunciati nella legge, la legge penale militare di guerra si applica alle persone estranee alle forze armate dello Stato

di guerra; o anche fuori, per le forze armate mobilitate, dovunque dislocate.

Il militare, che rivela al nemico, in tutto o in parte, lo stato o la situazione delle forze armate terrestri, marittime o aeree, il piano di una

custodito, preferibilmente, in luogo militare, e, se trattasi di militare, è tenuto separato da persone estranee alle forze armate dello Stato.

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