legittimità dei rimedi regolatori basato sulla coerenza e sulla visibilità dell'iter procedimentale che li approva. Questo triplice sforzo volge ad un
L'A. approva l'orientamento che ritiene ammissibile il soddisfacimento parziale dei creditori privilegiati nel concordato preventivo, sottolineando
L'A., nel ripercorrere le argomentazioni svolte dalla sentenza annotata, approva l'esegesi restrittiva dell'art. 507 c.p.p., che solo ove impiegato
sua primitiva versione sino al vaglio del Consiglio dei ministri, che lo approva. Sinché un intervento personale di Mussolini, giunto in extremis