1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai giudizi iscritti a ruolo dopo il 1o gennaio 2002.
3. Si applicano le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1997, n. 513, ove non diversamente stabilito dal presente
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano, in quanto compatibili, anche al processo amministrativo e ai processi innanzi alle sezioni
10. Le disposizioni di cui sopra si applicano agli atti stipulati ed ai frazionamenti presentati ai competenti uffici del catasto dopo il 17 marzo
4. Nel caso di pagamento rateizzato le norme di cui al secondo comma si applicano ai ritardi nei pagamenti delle singole rate.
1. Per la certificazione e il collaudo delle opere previste dal presente capo si applicano le corrispondenti disposizioni di cui al capo quinto della
6. In caso di violazione degli obblighi stabiliti nel presente articolo si applicano le disposizioni della parte II, capo IV, sezione III del
2. Le disposizioni del precedente comma non si applicano alle opere costruite per conto dello Stato e per conto delle regioni, delle province e dei
della Repubblica italiana e si applicano alle denunce di inizio lavori presentate ai comuni dopo tale termine di entrata in vigore.
5. Le nullità di cui al presente articolo non si applicano agli atti derivanti da procedure esecutive immobiliari, individuali o concorsuali
applicano le disposizioni concernenti i poteri sostitutivi di cui all'articolo 31, comma 8.
applicano solo nel caso in cui non sia diversamente disposto dalla citata legge n. 109 del 1994, dal decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
applicano agli atti costitutivi, modificativi o estintivi di diritti reali di garanzia o di servitù.
presente comma non si applicano quando i terreni costituiscano pertinenze di edifici censiti nel nuovo catasto edilizio urbano, purché la superficie
razionale dell'energia, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 3 e 4, nel rispetto delle norme urbanistiche, di tutela artistico
1. Non si applicano le disposizioni del presente titolo per: a) opere e interventi pubblici che richiedano per la loro realizzazione l'azione
1. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 49, le agevolazioni tributarie in materia di tasse ed imposte indirette sugli affari si applicano
maggioranza. In tale caso si procede a nuove elezioni e si applicano i commi 2 e 3 del presente articolo.
3, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano all'Assemblea regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge
disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale
di cui al presente comma non si applicano al Consiglio regionale in carica alla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale. Se non
, le disposizioni di cui al presente comma non si applicano al Consiglio provinciale di Trento in carica alla data di entrata in vigore della presente
23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei Deputati
dell'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei
, n. 43, e la disposizione di cui al penultimo periodo del presente comma si applicano anche in deroga al numero dei consiglieri regionali stabilito
del Consiglio provinciale. Alla carica di Presidente della Provincia si applicano le cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste per la carica
dal seguente: « Art. 49. - Ai Consigli provinciali si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 31, 32, 34, 35 e 38 »; cc) dopo
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto
autonomia finanziaria di entrata e di spesa. I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
dell'ordinamento penitenziario vigente, nella parte in cui si applicano anche ai soggetti minorenni, ove queste contemplino automatismi sanzionatori
In luogo di disporre che "i criteri di valutazione previsti dal comma 2 si applicano anche per i soggetti, diversi dagli enti creditizi e finanziari
non si applicano le disposizioni del d.lg. 165/2001 e dei contratti collettivi nazionali di lavoro. I dirigenti a contratto sono, comunque, veri e