Appello al pubblico risparmio
7. La corte d'appello decide sull'opposizione in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, con decreto motivato.
5. L'opposizione non sospende l'esecuzione del provvedimento. La corte d'appello, se ricorrono gravi motivi, può disporre la sospensione con decreto
6. La corte d'appello, su istanza delle parti, può fissare termini per la presentazione di memorie e documenti, nonché consentire l'audizione anche
4. Contro il provvedimento di applicazione delle sanzioni è ammessa opposizione alla corte d'appello del luogo in cui ha sede la società o l'ente cui
8. Copia del decreto è trasmessa a cura della cancelleria della corte d'appello al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione
’irrealtà il passo è molto breve. Per di più queste sculture, facendo espressamente appello a reazioni fisiche e psicologiche, vanno incontro a risposte
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non liberarsene del tutto, tentare almeno i primi passi sulla strada del gratuito. L’arbitrarietà fa appello alle doti di pittore che sono in lui. L
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Procuratore della Repubblica presso la Corte di Appello di Milano
novembre 1996 dalla Corte di appello di Milano;
Nei confronti di C. A., che aveva proposto appello contro la sentenza di primo grado, è stato l’effetto estensivo delle impugnazioni proposte dai
Va precisato che dal primo ricorso per cassazione, proposto in data 5.1.1995 contro la sentenza di appello, e dal verbale in pari data dal
rinnovazione dell’istruzione dibattimentale purché fosse osservata la condizione, rimasta inadempiuta nel giudizio di appello, di fornire congrua
La sentenza veniva impugnata da tutti gli imputati, ad eccezione del C., e la Corte di Appello di Milano, con sentenza del 31.1.1994, in parziale
di Appello di Milano per nuovo giudizio; rigetta il ricorso del Procuratore Generale nonché i ricorsi di N. M., G. G., B. L., Z. A., M. R., S. V., T
In data 11.11.1996, pronunciando quale giudice di rinvio, la Terza Sezione Penale della Corte d’Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza
appello, corrispondente ad altro motivo per il quale è stato pronunciato l’annullamento.
erroneamente ritenuto che l’esame delle questioni di nullità prospettate nei motivi di appello fosse precluso dalla sentenza di annullamento pronunciata
di tale capo della sentenza con rinvio al altra Sezione della Corte di Appello di Milano, che, nel nuovo giudizio, dovrà rivalutare la posizione del N
rinviava per nuovo giudizio ad altra Sezione di Corte di Appello di Milano, rilevando che, a norma dell’art. 242 disp. att. del vigente codice di rito