Il ricorso in appello al Consiglio di Stato non sospende l'esecuzione della sentenza impugnata.
Nel giudizio di appello si osservano le norme dello articolo 24 sull'interruzione del processo e sulla sua riassunzione.
Al giudizio di appello si applicano le norme che regolano il processo innanzi al Consiglio di Stato.
dal Consiglio di Stato in sede di appello.
In ogni caso, il Consiglio di Stato in sede di appello esercita gli stessi poteri giurisdizionali di cognizione e di decisione del giudice di primo
Nel giudizio di appello, se il Consiglio di Stato riconosce il difetto di giurisdizione o di competenza del tribunale amministrativo regionale o la
La votazione sui singoli articoli e quella finale avvengono sempre per appello nominale.
Il Presidente e la Giunta sono eletti dal Consiglio nel suo seno con votazione per appello nominale.
Il Presidente e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale col voto della
sostituzione al Consiglio, che vi provvede per appello nominale con le modalità previste per l'elezione della Giunta.
Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi, esclusi gli astenuti.
liste di cui al comma precedente, con voto per appello nominale e a maggioranza assoluta.
Regione, votata per appello nominale, e approvata a maggioranza dei consiglieri assegnati alla Regione.
In caso di dimissioni o cessazione di singoli membri della Giunta, questi vengono surrogati a maggioranza dal Consiglio, con voto per appello
Le deliberazioni del Consiglio vengono adottate a scrutinio palese; tre consiglieri possono chiedere la votazione per appello nominale. Le votazioni
Consiglieri o da tre Presidenti di gruppo, votata per appello nominale e approvata dalla maggioranza dei Consiglieri che partecipano al voto.
Nel corso della seduta il Consiglio approva con unico voto per appello nominale la proposta di composizione della Giunta compresa nello stesso
candidati proposti si procede con votazione per appello nominale.
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito alla proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei
L'elezione avviene a voto palese per appello nominale tra i Consiglieri che siano stati presentati come candidati da almeno un quinto dei Consiglieri
Il voto ha luogo per appello nominale.
La Giunta può essere revocata dalle funzioni con mozione sottoscritta da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata per appello nominale a
Sulla proposta di revoca di tutta la Giunta il Consiglio vota per appello nominale; sulle proposte di revoca individuale la votazione si effettua a
carica, ed approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti.
La votazione ha luogo per appello nominale a scrutinio palese su mozioni concorrenti di fiducia collegate alle liste comprendenti tanti nomi quanti
La proposta di revoca del Presidente e della Giunta è presentata da almeno un quinto dei Consiglieri e approvata, per appello nominale, dalla metà
La votazione avviene per appello nominale.
Con l'intervento di almeno i due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione, si elegge per appello nominale il Presidente e successivamente la
Sulla proposta il Consiglio delibera con l'intervento di almeno due terzi dei Consiglieri assegnati alla Regione per appello nominale ed a
Il Consiglio procede quindi all'elezione della Giunta con voto per appello nominale a maggioranza dei voti espressi e con le stesse modalità di cui
Il Presidente e la Giunta possono essere revocati dal Consiglio su proposta motivata, presentata da almeno otto consiglieri, votata per appello
votazione per appello nominale.
elezione, per appello nominale, del Presidente della Giunta e, con votazione separata, sempre per appello nominale, alla elezione dei singoli componenti
Il Presidente della Giunta e la Giunta cessano dalla carica in seguito a proposta di revoca approvata per appello nominale a maggioranza dei
rinviata ad una successiva seduta, da tenersi entro otto giorni, nella quale si procede - sempre per appello nominale - alle votazioni di cui sopra
1. La mozione di fiducia al Governo deve essere motivata e votata per appello nominale. Quella di sfiducia deve essere motivata e sottoscritta da
1. Per verificare se l'assemblea è in numero legale il Presidente dispone l'appello.
3. In commissione la controprova è effettuata mediante appello nominale a norma del terzo comma dell'art. 54.
2. Le votazioni di fiducia o di sfiducia hanno sempre luogo per appello nominale in assemblea.
1. La votazione nominale può aver luogo per appello nominale ovvero mediante procedimento elettronico con registrazione di nomi.
caso di difetto dei relativi dispositivi la votazione ha luogo per appello nominale.
3. Sulla questione di fiducia si vota per appello nominale non prima di 24 ore, salvo diverso accordo fra i gruppi. Hanno facoltà di fare
2. Esaurito l'appello, si procede ad un nuovo appello dei senatori che non hanno risposto al precedente.
Votazione nominale con appello
1. La votazione nominale con appello che si svolge facendo uso del dispositivo elettronico, ha luogo nelle votazioni sulla fiducia e sulla sfiducia
3. Il senatore, chiamato nell'appello, esprime ad alta voce il suo voto e contemporaneamente aziona in conformità il dispositivo elettronico. Qualora
1. La mozione di fiducia e quella di sfiducia al Governo debbono essere motivate e sottoposte a votazione nominale con appello.
scrutinio simultaneo o con appello.
5. La votazione nominale ha luogo con appello, che si svolge con le modalità indicate nei commi 1 e 2 dell'articolo 116; i segretari tengono nota dei
SE I FIGLI DELL’ARIA E DELLE STELLE RISPONDERANNO AL MIO APPELLO, TU AVRAI LA TUA VENDETTA.