1. Il collaudatore che non osserva gli obblighi di cui all'articolo 67, comma 5, è punito con l'ammenda da L. 100.000 a L. 1.000.000.
1. Il direttore dei lavori che non ottempera alle prescrizioni indicate nell'articolo 66 è punito con l'ammenda da L. 80.000 a L. 400.000.
l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
1. Il costruttore che omette o ritarda la denuncia prevista dall'articolo 65 è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire 200.000 a
1. Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l'ammenda da
1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica: a) l'ammenda fino a lire 20 milioni per
2. È soggetto alla pena dell'arresto fino ad un anno, o dell'ammenda da L. 2.000.000 a L. 20.000.000, chi produce in serie manufatti in conglomerato
64, commi 2, 3 e 4, è punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da L. 200.000 a L. 2.000.000.
difformità che siano tali da rendere impossibile l'utilizzazione dell'opera da parte delle persone handicappate. Essi sono puniti con l'ammenda da lire 10