Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Legge 22 maggio 1971, n. 346 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Lazio.

66114
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza

Legge 28 luglio 1971, n. 519 - Approvazione, ai sensi dell'articolo 123, comma secondo, della Costituzione, dello Statuto della Regione Calabria.

67968
Stato 1 occorrenze
  • 1971
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La elezione del Presidente e della Giunta avviene a scrutinio segreto allorché ciò sia richiesto e approvato, per alzata e seduta, dalla maggioranza

Camera dei Deputati. Regolamento

80196
Stato 18 occorrenze
  • 1971
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2. Nello scrutinio palese i voti sono espressi per alzata di mano, per divisione nell'aula o per votazione nominale.

1. L'assemblea e le commissioni votano normalmente per alzata di mano, a meno che sia richiesta la votazione nominale o la votazione per scrutinio

richiesta una votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

1. Il voto per alzata di mano in assemblea è soggetto a controprova mediante procedimento elettronico senza registrazione di nomi, se ne viene fatta

, sentiti un oratore contro e uno a favore, nonché il Governo, ove ne faccia richiesta, delibera per alzata di mano.

fare per alzata di mano per espressa disposizione del regolamento.

4. Il Presidente può sempre disporre, per agevolare il computo dei voti in assemblea, che una votazione la quale dovrebbe aver luogo per alzata di

discussione per alzata di mano.

discussione, dichiara doversi passare ai voti, e prima che egli abbia invitato l'assemblea o la commissione a votare per alzata di mano.

richiesto rispettivamente da dieci o tre deputati e l'assemblea o la commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.

consultare l'assemblea, questa decide senza discussione per alzata di mano.

condizioni di funzionamento interno della Camera e su tutti quegli argomenti per i quali il regolamento prescrive votazioni per alzata di mano o per

titolo. La Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

discussione per alzata di mano.

Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.

decide per alzata di mano, sentiti un oratore contro e uno a favore per non più di dieci minuti ciascuno.

più di quindici minuti ciascuno. Se l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su questi richiami, la votazione ha luogo per alzata di mano.

del giorno della seduta successiva; se vi è opposizione, la Camera sentiti un oratore contro e uno a favore, vota per alzata di mano. Alla votazione non

Senato della Repubblica. Regolamento

81419
Stato 27 occorrenze
  • 1971
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
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Votazioni per alzata di mano e controprova

2. L'assemblea vota normalmente per alzata di mano, a meno che quindici senatori chiedano la votazione nominale e venti quella a scrutinio segreto.

4. La controprova delle votazioni per alzata di mano può essere fatta mediante divisione dei votanti nelle due opposte parti dell'aula.

5. Sulla questione pregiudiziale, anche se sollevata con più proposte diversamente motivate, si effettua un'unica votazione, che ha luogo per alzata

3. Ove il Senato sia chiamato dal Presidente a decidere su tali richiami, la votazione si fa per alzata di mano.

1. I voti in assemblea sono espressi: per alzata di mano, per votazione nominale, o a scrutinio segreto. La votazione nominale può effettuarsi con

deliberi, senza discussione, per alzata di mano.

alzata di mano.

1. Ciascun senatore, prima di ogni votazione per alzata di mano, può annunciare il proprio voto, senza specificarne i motivi, dichiarando soltanto se

d'urgenza può autorizzare, con votazione per alzata di mano, la commissione stessa a riferire oralmente.

1. Le votazioni che dovrebbero aver luogo per alzata di mano sono effettuate con procedimento elettronico quando il Presidente lo ritenga opportuno

votazione, questa ha luogo per alzata di mano.

2. L'assemblea delibera sulle singole domande, senza discussione, per alzata di mano; sono ammesse le dichiarazioni di voto con le modalità e nei

1. Le votazioni da effettuarsi mediante dispositivo elettronico, salvo quelle per alzata di mano, non possono essere indette se non siano trascorsi

2. Si fa altresì ricorso al procedimento elettronico ogniqualvolta sia richiesta la controprova di una votazione per alzata di mano. Tale controprova

2. Si presume che l'assemblea sia sempre in numero legale per deliberare; tuttavia se, prima della indizione di una votazione per alzata di mano

Governo ed uno dei proponenti, decide, senza discussione, con votazione per alzata di mano, fissando, se necessario, la seduta supplementare ai sensi del

commissione di presentare le opportune proposte, l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

alzata di mano.

decide l'assemblea con votazione per alzata di mano, dopo l'intervento di non più di un oratore per gruppo e per non oltre dieci minuti ciascuno. Il

minuti, mette ai voti la proposta sulla quale l'assemblea delibera per alzata di mano.

successiva alla riunione della conferenza. Se, peraltro, all'atto della comunicazione, un senatore chiede di discuterne, l'assemblea decide per alzata di

senatori. Ove l'assemblea sia chiamata dal Presidente a decidere su tale proposta, la votazione si fa per alzata di mano dopo l'intervento di non più di

essere avanzata da ciascun senatore e su di essa l'assemblea delibera per alzata di mano senza discussione.

formulazione del testo. Sulla richiesta l'assemblea delibera per alzata di mano, senza discussione. Se la richiesta è accolta, il disegno di legge viene

presidente della commissione competente o da otto senatori la dichiarazione d'urgenza, il Senato delibera per alzata di mano. La discussione sulla domanda

argomenti fissato nel calendario. Le anzidette deliberazioni sono adottate con votazione per alzata di mano, dopo che abbia parlato non più di un oratore

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