Per le impalcature fino ad 8 metri di | altezza | sono ammessi montanti singoli in un sol pezzo; per |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
montanti singoli in un sol pezzo; per impalcature di | altezza | superiore, soltanto per gli ultimi 7 metri i montanti |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
con i vincoli antisismici relativi ai limiti massimi di | altezza | |
Edifici in contrasto con i vincoli antisismici relativi ai limiti massimi di altezza - abstract in versione elettronica -
|
detratto il 30 per cento dalla superficie dei vani con | altezza | utile inferiore a metri 1,70. |
Legge 27 luglio 1978, n. 392 - Disciplina delle locazioni di immobili urbani. -
|
I ponti su cavalletti non devono aver | altezza | superiore a metri 2 e non devono essere montati sugli |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
ai commi 1 e 2 non sussistono quando trattasi di muri di | altezza | inferiore ai due metri. |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
una sagoma di metri 2,50 di larghezza e di metri quattro di | altezza | dal piano stradale. |
Decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393 - Testo unico delle norme sulla circolazione stradale. -
|
Quando l'uso delle scale, per la loro | altezza | o per altre cause, comporti pericolo di sbandamento, esse |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
quelli il cui fusto, semplice o diviso in rami, sorge ad | altezza | notevole, come sono i noci, i castagni, le querce, i pini, |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
fusto. Sono reputati tali quelli il cui fusto, sorto ad | altezza | non superiore a tre metri, si diffonde in rami; 3) mezzo |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
le viti, gli arbusti, le siepi vive, le piante da frutto di | altezza | non maggiore di due metri e mezzo. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
può essere effettuato con martinetti solo per opere di | altezza | non superiore a 3 metri, con l'ausilio di puntelli |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
proprio o comune, purchè le piante siano tenute ad | altezza | che non ecceda la sommità del muro. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
ha sopraelevato il muro comune può aprirle nella maggiore | altezza | a cui il vicino non abbia voluto contribuire. |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
che si svolgano a tale profondità nel sottosuolo o a tale | altezza | nello spazio sovrastante, che egli non abbia interesse ad |
Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 262 - Approvazione del testo del Codice civile. -
|
e locali, la demolizione di parti di strutture aventi | altezza | sul terreno non superiore a 5 metri può essere effettuata |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
canali, il cui estremo inferiore non deve risultare ad | altezza | maggiore di due metri dal livello del piano di raccolta. |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
il lavoratore al rischio di caduta da una quota posta ad | altezza | superiore a 2 m rispetto ad un piano stabile. |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|
le sporgenze dovute ai retrovisori, purché mobili; b) | altezza | massima non eccedente 4 m; per gli autobus e i filobus |
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. -
|
circolanti su itinerari prestabiliti è consentito che tale | altezza | sia di 4,30 m; c) lunghezza totale, compresi gli organi di |
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. -
|
o sulle strade con carreggiata non inferiore a 6,50 m e con | altezza | libera delle opere di sottovia che garantisca un franco |
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. -
|
circolare con il loro carico sulle strade che abbiano | altezza | libera delle opere di sottovia che garantisca un franco |
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. -
|
riguardare esclusivamente i limiti di densità edilizia, di | altezza | e di distanza tra i fabbricati di cui alle norme di |
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). -
|
quando, ancorché per effetto del carico, non eccedano in | altezza | di oltre 20 cm le dimensioni stabilite dall'art. 61 e non |
Decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 - Nuovo codice della strada. -
|
agli edifici costruiti in violazione dei limiti di | altezza | previsti dalla normativa antisismica dell'istituto di cui |
Edifici in contrasto con i vincoli antisismici relativi ai limiti massimi di altezza - abstract in versione elettronica -
|
di pannelli verticali prefabbricati (muri), di | altezza | pari ad un piano e di larghezza superiore ad un metro, resi |
Decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380 - Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia. (Testo A). -
|
I ponteggi di | altezza | superiore a 20 metri e quelli per i quali nella relazione |
Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 - Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro. -
|