Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

VODIM

Risultati per: alle

Numero di risultati: 97 in 2 pagine

  • Pagina 1 di 2

Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.

36913
Stato 41 occorrenze

Disposizioni applicabili alle banche e alle società finanziarie comunitarie che esercitano attività di intermediazione mobiliare

2. Alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo non si applicano i controlli sulle società cooperative attribuiti all'autorità

2. Gli statuti contengono le norme relative alle attività, alle operazioni di impiego e di raccolta e alla competenza territoriale, determinate sulla

1. L'esercizio dell'attività bancaria da parte di società cooperative è riservato alle banche popolari e alle banche di credito cooperativo

Finanziamenti alle imprese: costituzione di privilegi

Credito fondiario e alle opere pubbliche

Nozione di credito alle opere pubbliche

2. Sono ammesse di diritto alle quotazioni di borsa le obbligazioni emesse dalle banche con azioni quotate in borsa. La disposizione si applica anche

2. L'esercizio dell'attività bancaria è riservato alle banche.

1. La Banca d'Italia può richiedere alle banche e alle società e agli enti di qualsiasi natura che partecipano al loro capitale l'indicazione

4. Le regioni a statuto speciale, alle quali sono riconosciuti, in base alle norme di attuazione dei rispettivi statuti, poteri nelle materie

1. Alle banche comunitarie e alle società finanziarie indicate nell'art. 18, che esercitano nel territorio della Repubblica attività di

6. La Banca d'Italia, in conformità delle deliberazioni del CICR, può determinare, in relazione alla quantità e alle caratteristiche dei valori

2. Alle succursali di banche extracomunitarie si applicano le disposizioni previste dalla presente sezione, in quanto compatibili.

Comunicazioni relative alle partecipazioni al capitale di banche, di società appartenenti a un gruppo bancario e di intermediari finanziari

4. Alle banche popolari non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

1. Le norme del presente capo si applicano alle attività svolte nel territorio della Repubblica dalle banche e dagli intermediari finanziari.

2. Il Ministro del tesoro può individuare, in considerazione dell'attività svolta, altri soggetti da sottoporre alle norme del presente capo.

5. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi del comma 2 si applicano altresì le disposizioni previste dall'art. 79.

6. I commissari possono richiedere alle società del gruppo i dati, le informazioni e ogni altro elemento utile per adempiere al proprio mandato.

6. Alle sanzioni previste dal presente articolo non si applicano le disposizioni contenute nell'art. 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

3. Le disposizioni del presente capo si applicano alle operazioni previste dal capo II del presente titolo per gli aspetti non diversamente

3. Le agenzie di prestito su pegno previste dal terzo comma dell'art. 32 della legge 10 maggio 1938, n. 745, sono sottoposte alle disposizioni

4. Alle società finanziarie ammesse al mutuo riconoscimento ai sensi dei commi 1 e 2 si applicano le disposizioni previste dall'art. 54, commi 1, 2 e

2. Le disposizioni disciplinanti le cartelle fondiarie, ancorché abrogate, continuano a essere applicate alle cartelle in circolazione, a eccezione

1. Alle operazioni di credito al consumo si applica l'art. 116. La pubblicità è, in ogni caso, integrata con l'indicazione del TAEG e del relativo

2. Il credito peschereccio ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività di pesca e acquacoltura

1. Il credito agrario ha per oggetto la concessione, da parte di banche, di finanziamenti destinati alle attività agricole e zootecniche nonché a

relativi alle azioni possedute, fermo restando quanto disposto dal comma 2.

1. I commissari liquidatori hanno la rappresentanza legale della banca, esercitano tutte le azioni a essa spettanti e procedono alle operazioni della

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

acquisiscono una situazione dei conti. Alle operazioni assiste almeno un componente il comitato di sorveglianza.

presente decreto si applicano: a) alle banche; b) alle società di gestione previste dalla legge 23 marzo 1983, n. 77; c) alle società finanziarie

3. Le banche di credito cooperativo costituite prima del 22 febbraio 1992 non sono tenute ad adeguarsi alle prescrizioni dell'art. 33, comma 4

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario che esse effettuino accertamenti presso succursali di banche

della Comunità europea e provvedono in merito alle raccomandazioni in materia creditizia e finanziaria.

2. La Banca d'Italia determina presupposti, modalità e termini delle comunicazioni previste dal comma 1 anche con riguardo alle ipotesi in cui il

2. La Banca d'Italia può richiedere alle autorità competenti di uno Stato comunitario di effettuare accertamenti presso i soggetti indicati nel comma

5. La Banca d'Italia impartisce istruzioni per il graduale rispetto dell'obbligo previsto dall'art. 35, comma 1, alle banche di credito cooperativo

1. Il credito alle opere pubbliche ha per oggetto la concessione, da parte di banche, a favore di soggetti pubblici o privati, di finanziamenti

3. In mancanza dei requisiti non può essere esercitato il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti il suddetto limite. In caso di

Legge Costituzionale 6 agosto 1993, n. 1 - Funzioni della Commissione parlamentare per le riforme istituzionali e disciplina del procedimento di revisione costituzionale.

59839
Stato 4 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

4. La Commissione, entro il termine di sei mesi dalla entrata in vigore della presente legge costituzionale, comunica alle Camere i progetti di legge

1. Il procedimento di cui alla presente legge costituzionale si applica esclusivamente ai disegni e alle proposte di legge assegnati alla Commissione.

5. E' in facoltà della Commissione trasmettere alle Camere, anche prima del termine di cui al comma 4, i progetti di legge da essa predisposti.

ordinaria relativi alle materie indicate, presentati entro la data di entrata in vigore della presente legge costituzionale.

Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.

59868
Stato 1 occorrenze
  • 1993
  • LLI - Lingua legislativa Italiana
  • diritto
  • ITTIG
  • w
  • Scarica XML

proprie caratteristiche e tradizioni linguistiche e culturali. Alle popolazioni di cui al primo comma è garantito l'insegnamento della lingua tedesca

«Dylan Dog» 83 (1 Agosto 1993)

356846
Tiziano Sclavi 4 occorrenze

CHIAMAMI PURE DYLAN, ELLA. ALLE OTTO, ALLORA. NIENTE ABITO DA SERA, SARÀ UNA COSA ALLA BUONA.

NON È VERO, TI HO VISTO DALLA FINESTRA: ERI GIÀ QUI ALLE OTTO MENO UN QUARTO... GRAZIE!

“AGGANCIARE”? VI HO FORSE FATTO DELLE AVANCES? NO! QUELLE VE LE FARÒ STASERA A CENA: VI PASSO A PRENDERE ALLE OTTO, VA BENE?

“SUCCESSIVAMENTE, I NAZI HANNO DATO ALLE FIAMMEI LIBRI DI STORIA CONTEMPORANEA DEI RAGAZZI. CIÒ CHE STUPISCE È CHE NESSUN AGENTE DI POLIZIA SIA

Cerca

Modifica ricerca