1. I regolamenti ministeriali previsti dal presente decreto sono adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
diritto
legge 23 marzo 1983, n. 77, nell'albo previsto dall'articolo 3, comma 1 della legge 14 agosto 1993, n. 344, e nell'albo previsto dall'articolo 3, comma
diritto
, 56, 61, comma 2, 97, da 106 a 108 del regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068; c) gli articoli da 2 a 10 del regio decreto-legge 7 marzo 1925, n. 222
diritto
, commi 2, 4 e 5; 9; 10 della legge 14 agosto 1993, n. 344; le relative violazioni sono sanzionate ai sensi dell'articolo 190; l) gli articoli 1, commi
diritto
8 agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
diritto
agosto 1995, n. 335, art. 3, comma 13)
diritto
1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, entro centottanta giorni dalla data di entrata in
diritto
) il comma 13 dell'articolo 3 della legge 8 agosto 1995, n. 335.
diritto
sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, ovvero dall'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 13
diritto
, n. 1423, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, o nell'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito
diritto
, della legge 8 agosto 1995 n. 335, compatibili con le disposizioni della medesima legge n. 40; Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400; Vista la
diritto
7. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni di attuazione del
diritto
dell'articolo 11, comma 3, lett. d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni ed integrazioni. Al Fondo affluiscono altresì le somme
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