tra le quali sono sorteggiati, in caso di necessità, i giudici aggregati che devono partecipare ai giudizi di accusa contro il Presidente della
I giudici aggregati prestano, nelle mani del Presidente della Corte costituzionale, giuramento con la formula prescritta dall'art. 5.
Il collegio giudicante deve, in ogni caso, essere costituito da almeno ventuno giudici, dei quali i giudici aggregati devono essere in maggioranza.
Chiuso il dibattimento, la Corte si riunisce in Camera di consiglio senza interruzione con la presenza dei giudici ordinari ed aggregati presenti a
Corte, ordinari e aggregati, che non siano legittimamente impediti.
Tutti i provvedimenti che la Corte adotta nei confronti dei giudici ordinari e dei giudici aggregati sono deliberati in Camera di consiglio ed a
convocati i giudici ordinari aggregati e ordina che il decreto sia notificato all'accusato e al suo difensore.
Prima dell'inizio delle formalità di apertura del dibattimento i giudici ordinari ed aggregati possono presentare istanza motivata con la quale