Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 13120

335047
Cassazione civile, sezione II 2 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti pp. aa. per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni indispensabili per consentirle il pieno godimento dell’immobile comprato si risolve, non nella denuncia di un vizio intrinseco dell’”iter” logico attraverso il quale detta corte è pervenuta alla decisione contestata ma, nella prospettazione della possibilità di attribuire alla pattuizione cennata significato e portata diversi da quelli ritenuti dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di “quaestio facti”, da avere, in quanto tale, per non utilmente sollevata in sede di legittimità.

., e nella, consequenzialmente, ravvisata validità della pattuizione medesima, assunta “rientrante nell’ambito del contratto condizionato, disciplinato da una clausola atipica la quale… appare uno strumento pienamente conforme alla legge e vincolante anche per il giudice, essendo diretta manifestazione dell’autonomia contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di pagare l’importo “ex adverso” rivendicato, ed avere, quindi, detto ente diritto di “incamerare” l’importo medesimo per il titolo indennitario previsto dalla dianzi citata norma codicistica; ha affermato, secondariamente, non ricorrere le condizioni per far luogo a riduzione delle spettanze dell’ente medesimo correlate alla causale in discorso a mente dell’art. 1384 cod. civ., essendo questa norma, di stretta interpretazione, insuscettibile di operare con riguardo ad istituti diversi da quello della vera e propria clausola penale, e cioè della pattuizione recante una pretederminazione convenzionale del risarcimento dovuto alla parte adempiente nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento imputabile all’altra.

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