L’ordinanza di rimessione non manca di notare che le richiamate sentenze di questa Corte sono state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma ha ritenuto tuttavia che le motivazioni relative offrano sufficienti argomenti per ammetterne la non manifesta infondatezza; e per l’altra questione, relativa cioè all’art. 72, ha affermato che “per le considerazioni già svolte in relazione alla prima questione può ritenersi che anche questa…, che presenta qualche analogia con la prima, non sia manifestamente infondata”.