Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334062
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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.: sono stati indicati quali elementi indiziari ritenuti gravi, precisi e concordanti della sua appartenenza all’associazione le attività di reinserimento e di riciclaggio dei capitali, di cui conosceva la provenienza illecita e che provvedeva a gestire fiduciariamente nell’interesse di capi dell’organizzazione, ponendosi, così a stabile servizio dell’associazione, è stato affermato il suo concorso morale nei reati di spaccio ed è stata ritenuta la sua responsabilità per i reati contro la P.A.; sono state concesse le attenuanti generiche, dichiarate prevalenti sulle aggravanti contestate, ed è stata ridotta la pena complessiva;

., sicché nella sentenza impugnata è stato affermato – in maniera logicamente argomentata anche in riferimento alla non plausibilità delle giustificazioni addotte dell’interessato – che il N. svolgeva il compito di corriere della droga, come, peraltro, è stato espressamente precisato da N. G. nel suo memoriale.

La ratio decidendi della sentenza di rinvio merita consenso in quanto rappresenta puntuale applicazione di un indirizzo affermato più volte nella giurisprudenza di questa Corte in cui è stato chiarito che “è configurabile il concorso fra i reati di associazione per delinquere di stampo mafioso e associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti quando si sia in presenza, da una parte, di un organismo (quello di stampo mafioso), a carattere federalistico verticistico, raggruppante l’intera massa degli associati, sia pure con suddivisione in articolazioni territoriali; dall’altra, di organismi che, operando nello specifico campo del traffico degli stupefacenti, fruiscano, pur sotto la sorveglianza e con il contributo logistico dell’organizzazione di tipo mafioso, di una certa libertà operativa e siano soggettivamente differenziati dallo schema strutturale di detta ultima organizzazione, in quanto comprendono persone ad essa non aderenti e lascino esclusi, per converso, molti degli associati (Cass., Sez. I, 30 gennaio 1992, Altadonna ed altri).

Il principio già affermato sotto il vigore dell’art. 544, comma 3 c.p.p. del 1930 (Cass., Sez. I, 9 luglio 1984, Ortisi; Cass., Sez. V, 20 novembre 1974, D’Angio) rappresenta uno dei cardini dell’ordinamento processuale e del sistema delle impugnazioni cui è connotata la regola della irrevocabilità ed incensurabilità delle decisioni della Corte di Cassazione che, “oltre ad essere rispondente al fine di evitare dei giudizi e di conseguire un accertamento definitivo il che costituisce, del resto, lo scopo stesso dell’attività giurisdizionale e realizza l’interesse fondamentale dell’ordinamento alla certezza delle situazioni giuridiche è pienamente conforme alla funzione di giudice ultimo della legittimità affidata alla medesima Corte di Cassazione dall’art. 111 Cost.” (Corte Cost., 5 luglio 1995, n. 294). A tale specifica ratio decidendi è conformata la pronuncia del giudice delle leggi con cui è stata dichiarata infondata la questione di costituzionalità dell’art. 544, comma 3 del codice di rito del 1930, sostanzialmente riprodotto dall’art. 627, comma 4 del codice vigente, sul rilievo che, stante il carattere inoppugnabile di tutte le decisioni di legittimità, “la pronuncia della Cassazione di annullamento con rinvio costituisce “un atto di valore definitivo” ed opera quindi sanatoria di tutte le nullità anche assolute verificatesi sino a quel momento” (Corte Cost., 4 febbraio 1982, n.40: cfr. negli identici termini, con riguardo alla sentenza civile di annullamento con rinvio, Corte Cost., 16 giugno 1995, n. 247).

Sentenza n. 13120

335047
Cassazione civile, sezione II 2 occorrenze
  • 1997
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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B) – L’assunto della ricorrente secondo il quale, in contrasto con quanto affermato dalla corte territoriale, la pattuizione contrattuale di cui trattasi avrebbe dovuto essere intesa come contemplante una clausola penale diretta a sanzionare un suo inadempimento, poi, asseritamente, non verificatosi, all’obbligo di attivarsi con la massima diligenza presso le competenti pp. aa. per far ottenere alla controparte alcune autorizzazioni indispensabili per consentirle il pieno godimento dell’immobile comprato si risolve, non nella denuncia di un vizio intrinseco dell’”iter” logico attraverso il quale detta corte è pervenuta alla decisione contestata ma, nella prospettazione della possibilità di attribuire alla pattuizione cennata significato e portata diversi da quelli ritenuti dal giudice del merito, e, perciò, nella deduzione di “quaestio facti”, da avere, in quanto tale, per non utilmente sollevata in sede di legittimità.

., e nella, consequenzialmente, ravvisata validità della pattuizione medesima, assunta “rientrante nell’ambito del contratto condizionato, disciplinato da una clausola atipica la quale… appare uno strumento pienamente conforme alla legge e vincolante anche per il giudice, essendo diretta manifestazione dell’autonomia contrattuale”, nonché nell’incontestato mancato compimento del fatto promesso entro il termine come sopra convenzionalmente stabilito, ha ritenuto, in primo luogo, non essere sorta la obbligazione della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti” di pagare l’importo “ex adverso” rivendicato, ed avere, quindi, detto ente diritto di “incamerare” l’importo medesimo per il titolo indennitario previsto dalla dianzi citata norma codicistica; ha affermato, secondariamente, non ricorrere le condizioni per far luogo a riduzione delle spettanze dell’ente medesimo correlate alla causale in discorso a mente dell’art. 1384 cod. civ., essendo questa norma, di stretta interpretazione, insuscettibile di operare con riguardo ad istituti diversi da quello della vera e propria clausola penale, e cioè della pattuizione recante una pretederminazione convenzionale del risarcimento dovuto alla parte adempiente nel caso di inadempimento o di inesatto adempimento imputabile all’altra.

Sentenza n. 19219

335311
Cassazione civile, sezione tributaria 1 occorrenze
  • 2017
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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La C.T.R. avrebbe poi erroneamente affermato che tali meeting sono volti a offrire un’immagine positiva della concessionaria e sviluppare i rapporti con gli agenti, senza spiegare la qualificazione attribuita alla spesa in esame, che invece è strettamente inerente alle esigenze aziendali.

Sentenza n. 7408

335433
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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., 1992, 1767), cui da questa Sezione era stata rimessa la questione per l’esistenza di contrasti interpretativi, hanno affermato che la disposizione dell’art. 28.2 u.p., anche alla luce di quanto chiarito nella suddetta Relazione, dev’essere “ragionevolmente” interpretata nel senso che “la decisione che soccombe è quella conclusiva della fase delle indagini preliminari, che nel procedimento ordinario viene presa nell’udienza preliminare”, prevalendo comunque il provvedimento del giudice del dibattimento su quello del giudice che ha disposto il giudizio “anche nel caso in cui questo non sia stato emesso nell’udienza preliminare”, come per il giudizio immediato; così, se è annullato il provvedimento che dispone il giudizio, la norma vuole che il relativo giudice “provveda ad eliminare il vizio riscontrato dal giudice del dibattimento e non possa, attraverso il meccanismo del conflitto, investire la Corte di cassazione per farle stabilire se il vizio sia o meno effettivamente esistente”.

Sentenza n. 1

336029
Corte costituzionale 1 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
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L’ordinanza di rimessione non manca di notare che le richiamate sentenze di questa Corte sono state pronunciate per leggi regionali e che esse, perciò, non hanno deciso la sollevata questione di costituzionalità, nei confronti dell’art. 81, ma ha ritenuto tuttavia che le motivazioni relative offrano sufficienti argomenti per ammetterne la non manifesta infondatezza; e per l’altra questione, relativa cioè all’art. 72, ha affermato che “per le considerazioni già svolte in relazione alla prima questione può ritenersi che anche questa…, che presenta qualche analogia con la prima, non sia manifestamente infondata”.

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