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Sentenza n. 1988

334598
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.

. – Il ricorrente deduceva inosservanza di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai quali assumeva che dalle norme urbanistiche e dalle intervenute pronunce dei giudici amministrativi emergeva la piena legittimità del piano di lottizzazione dell’area del Ronchetto.

Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i principi fondamentali della cross examination; b) errata interpretazione degli artt. 71, 74 e 75 l.n. 685-75, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di univocità e di concludenza, C) errata interpretazione dell’art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all’attività di sconto di cambiali a favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, prive di onere della prova, mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, prive di elementi a carico del M., e travisamento dei fatti in ordine alla condanna per il reato associativo e per i reati fine; e) illogicità della motivazione posta a base del disegno delle attenuanti generiche.

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