Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334598
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Invero, atteso che nei confronti degli altri imputati ragione della condanna per tutti i reati fine è stata individuata nella peculiare articolazione dell’organizzazione concreta del traffico di droga e nel loro intervento in una delle operazioni occorrenti alla distribuzione delle sostanze commerciate, deve riconoscersi che la motivazione è carente dei necessari passaggi logici allorché ha utilizzato le medesime argomentazioni per affermare la responsabilità del N. in ordine ai singoli episodi di spaccio, nonostante che costui non facesse parte dell’apparato operativo predisposto per la collocazione sul mercato della sostanza stupefacente e ricoprisse un ruolo del tutto particolare all’interno dell’associazione.

. – Il ricorrente deduceva inosservanza di norme penali e manifesta illogicità della motivazione nella valutazione degli elementi probatori utilizzati per affermare l’esistenza dell’associazione criminosa, la sua appartenenza all’organizzazione e la responsabilità per i singoli episodi di spaccio e per i reati contro la P.A., rispetto ai quali assumeva che dalle norme urbanistiche e dalle intervenute pronunce dei giudici amministrativi emergeva la piena legittimità del piano di lottizzazione dell’area del Ronchetto.

Daria Pesce proponeva contro la sentenza impugnata le seguenti censure: a ) violazione degli artt. 498 e 499 c.p.p. in quanto l’esame testimoniale, nel giudizio di primo grado, si è svolto con modalità tali – per responsabilità della Pubblica Accusa – da ledere i principi fondamentali della cross examination; b) errata interpretazione degli artt. 71, 74 e 75 l.n. 685-75, illogicità della motivazione e travisamento dei fatti, in quanto gli elementi probatori erano stati interpretati in modo distorto ed erano stati ritenuti decisivi per affermare la responsabilità del M. in ordine al reato associativo e ai singoli episodi di spaccio, mentre tali elementi risultavano, ad una corretta lettura, privi di univocità e di concludenza, C) errata interpretazione dell’art. 192 c.p.p. e travisamento dei fatti in riferimento all’attività di sconto di cambiali a favore di C. A., infondatamente valutata come attività di riciclaggio; d) violazione delle norme in tema di onere della prova, mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, prive di onere della prova, mancata valutazione delle dichiarazioni dei collaboranti, prive di elementi a carico del M., e travisamento dei fatti in ordine alla condanna per il reato associativo e per i reati fine; e) illogicità della motivazione posta a base del disegno delle attenuanti generiche.

Sentenza n. 1

336106
Corte costituzionale 2 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Né vale addurre in contrario, come fa l’Avvocatura dello Stato, la sentenza n. 33 del 12 maggio 1964, la quale non si propose il problema se la copertura, prevista dagli artt. 11 e 21 della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, fosse conforme alla Costituzione, ma si limitò ad affermare che, non avendo la legge previsto o autorizzato la spesa per l’assistenza sanitaria a talune categorie di pensionati, non era tenuta, per conseguenza, a indicare i mezzi per far fronte a una spesa, ne nuova, né maggiore, ma inesistente.

8. – Si deve pertanto affermare, meglio precisando l’ora citata giurisprudenza, che l’obbligo della “copertura” deve essere osservato dal legislatore ordinario anche nei confronti di spese nuove o maggiori che la legge preveda siano inserite negli stati di previsione della spesa di esercizi futuri. è evidente che l’obbligo va osservato con puntualità rigorosa nei confronti di spese che incidano sopra un esercizio in corso, per il quale è stato consacrato con l’approvazione del Parlamento un equilibrio (che non esclude ovviamente l’ipotesi di un disavanzo), tra entrate e spese, nell’ambito di una visione generale dello sviluppo economico del Paese e della situazione finanziaria dello Stato.

Sentenza n. 1

336832
Corte costituzionale 1 occorrenze
  • 2016
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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Tuttavia, non si può affermare che essa riguardi in via esclusiva la suddetta materia, presentando altresì profili che interferiscono con la materia dell’urbanistica e del «governo del territorio», nonché con l’«ordinamento civile».

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