La norma, quindi, non afferma, che entro le ventiquattro ore l’arrestato debba essere messo a disposizione del pubblico ministero, ma assegna il termine anzidetto per l’emissione del provvedimento di arresto, dal quale, con ogni evidenza, decorreranno le successive ventiquattro ore, entro le quali l’arrestato sarà posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.