La norma, quindi, non afferma, che entro le ventiquattro ore l’arrestato debba essere messo a disposizione del pubblico ministero, ma assegna il termine anzidetto per l’emissione del provvedimento di arresto, dal quale, con ogni evidenza, decorreranno le successive ventiquattro ore, entro le quali l’arrestato sarà posto a disposizione dell’autorità giudiziaria.
1. – Afferma la propria competenza a giudicare sulle controversie relative alla legittimità costituzionale delle leggi e degli atti aventi forza di legge anche se anteriori alla entrata in vigore della Costituzione;
(Annina afferma col capo, e va ad aprire la porta)
(Annina afferma col capo, e va ad aprire la porta)
(Annina afferma col capo, e va ad aprire la porta)
(Annina afferma col capo, e va ad aprir la porta.)