tra il reo e la consorteria: solo l'"affectio societatis", che connota la classe di fatti puniti ai sensi dell'art. 416-bis c.p., non è incompatibile
quel titolo una volta cessata l'"affectio". Detto titolo, in tal caso, oramai cessato, non si vede come - e soprattutto perché - sarebbe poi opponibile