Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di arresto europeo, in lingua ungherese, cioè nella stessa lingua del B. e gli altri documenti necessari per procedere, e non è affatto chiaro, al di là del richiamo formale ma non decisivo all’art. 6, comma 7, se e quale pregiudizio il B. abbia subito, non essendo stato contestato in concreto nulla ed avendo il giudice dato atto dei controlli procedimentali effettuati.