Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 7408

335483
Cassazione penale, sezione I 1 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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S’intende dire cioè che la notifica del decreto di citazione all’imputato e dell’avviso d’udienza a uno dei difensori di fiducia dell’imputato medesimo, nonostante il mancato avviso all’altro difensore, non è assolutamente inidonea a instaurare un regolare i apporto processuale – affatto invalida vocatio in jus essendo solo quella contenuta in un decreto di citazione viziato da nullità di ordine generale, assoluta e insanabile –, ai fini dell’inapplicabilità dell’art. 143 disp. att. c.p.p. (v., argomentando a contrario, Cass., Sez. VI, 11.6.1996, T., rv. 206139; Sez. I, 30.4.1992, D’A., rv. 190385).

Sentenza n. 37494

335661
Cassazione penale, sezione VI 1 occorrenze
  • 2017
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Nel caso di specie, peraltro, per stessa ammissione del ricorrente, al momento in cui fu celebrata la udienza, in atti c’erano il mandato di arresto europeo, in lingua ungherese, cioè nella stessa lingua del B. e gli altri documenti necessari per procedere, e non è affatto chiaro, al di là del richiamo formale ma non decisivo all’art. 6, comma 7, se e quale pregiudizio il B. abbia subito, non essendo stato contestato in concreto nulla ed avendo il giudice dato atto dei controlli procedimentali effettuati.

Sentenza n. 1

335894
Corte costituzionale 1 occorrenze
  • 1956
  • Corte costituzionale
  • Roma
  • diritto
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L’assunto che il nuovo istituto della “illegittimità costituzionale” si riferisca solo alle leggi posteriori alla Costituzione e non anche a quelle anteriori non può essere accolto, sia perché, dal lato testuale, tanto l’art. 134 della Costituzione quanto l’art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1, parlano di questioni di legittimità costituzionale delle leggi, senza fare alcuna distinzione, sia perché, dal lato logico, è innegabile che il rapporto tra leggi ordinarie e leggi costituzionali e il grado che ad esse rispettivamente spetta nella gerarchia delle fonti non mutano affatto, siano le leggi ordinarie anteriori, siano posteriori a quelle costituzionali. Tanto nell’uno quanto nell’altro caso la legge costituzionale, per la sua intrinseca natura nel sistema di Costituzione rigida, deve prevalere sulla legge ordinaria.

Sentenza n. 1

336073
Corte costituzionale 2 occorrenze
  • 1966
  • Corte costituzionale
  • Roma
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4. – Non si può dire che la prassi legislativa si sia ormai affatto consolidata nel senso sostenuto da coloro i quali difendono quella che ormai usa definire l’interpretazione restrittiva e rigorosa della norma dell’art. 81, sulla quale verte il presente giudizio. Vero è che sono assai frequenti i casi nei quali le spese nuove o maggiori vengono deliberate senza riferimento ai mezzi di copertura, mediante il rinvio alla iscrizione loro nei successivi stati di previsione della spesa. E vero è altrettanto che non meno frequenti sono gli altri casi nei quali, indicati i mezzi di copertura per l’esercizio in corso – il più delle volte per una parte minima se non addirittura simbolica delle nuove o maggiori spese –, si tralascia affatto di esaminare e risolvere il problema dei mezzi che devono fronteggiare la spesa negli esercizi successivi a quello in corso. Ma non mancano tuttavia casi per i quali, viceversa, la legge reca l’indicazione dei mezzi per fronteggiare la nuova o maggiore spesa anche per gli esercizi futuri – si tratti di spesa continuativa, si tratti di spesa straordinaria ripartita in un determinato numero di esercizi (confronta, ad esempio, legge 5 giugno 1954, n. 380; legge 9 agosto 1954, n. 632; legge 20 dicembre 1954, n. 1181). Mette conto di riferire in questa sede la legge 18 dicembre 1962, n. 1748, la quale modificò parzialmente la legge impugnata, incrementando inoltre di 15 miliardi la spesa di 200 miliardi già stanziata e si preoccupò di assicurare la “copertura” della “maggiore” spesa non soltanto per l’esercizio in corso (1962-63), ma anche per l’esercizio successivo (1963-64), autorizzando la riduzione del capitolo n. 52 dello stato di previsione dell’A.N.A.S. di 10 miliardi nel primo e di 5 nel secondo dei due esercizi considerati. Non si può perciò sostenere che la prassi parlamentare sia stata costante ed univoca; e lo stesso si può dire dei dibattiti, degli studi e delle relazioni che si sono avute finora in sede parlamentare, che non sono giunti a conclusioni unanimemente condivise, né hanno sfociato, sul punto che qui interessa, in provvedimenti legislativi chiarificatori. Ed è forse da dire che in parte a questa situazione possono essere attribuite le divergenze dottrinali sull’argomento.

La tesi della difesa della parte privata che l’art. 4 costituisca una norma di legge approvativa di uno stato di previsione della spesa è priva affatto di fondamento. In realtà, la norma impugnata non fa, da un lato, se non stabilire che le somme previste negli articoli primo e secondo della legge devono essere iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, e, dall’altro, se non autorizzare il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni fino alla concorrenza di lire 200 miliardi per i lavori previsti dall’art. 1, il solo degli altri articoli della legge che, insieme con quello ora citato, viene all’esame della Corte nel presente giudizio. E così disponendo, essa, com’é di tutta evidenza, non approva già un bilancio né una norma di bilancio, ma autorizza il Governo ad inscrivere nei bilanci futuri determinate somme destinate a determinate spese, e il Ministro dei lavori pubblici ad assumere impegni di spese entro limiti definiti e lungo un certo arco di tempo. Sicché la norma impugnata si pone come un prius di fronte alla legge di approvazione del bilancio, quale titolo giuridico della futura spesa, e non ricade perciò tra quelle per le quali il precetto costituzionale impone la procedura normale di assemblea. La legge di bilancio nella quale queste spese saranno inscritte, ed essa soltanto, deve essere approvata con la procedura dell’ultimo comma dell’art. 72. Non può asserirsi, quindi, che questa seconda questione sia parte o costituisca un aspetto della prima; o lo si può asserire soltanto nel significato, ben diverso, che la norma dell’art. 4 offre la riprova della mancanza di “copertura” della spesa e, pertanto, si pone in violazione anch’essa del quarto comma dell’art. 81 della Costituzione.

La Wally

340771
Illica, Luigi 1 occorrenze

(La caligine densa li ha completamente avvolti; il cielo e la terra sono affatto scomparsi in quelle tenebre spaventose. Ad un tratto i due amanti, come se si svegliassero da un sogno, spaventati dall’oscurità che li circonda tentano muoversi e fuggire. Cercano la capanna, cercano il sentiero… avanzano a tentoni… Essi stessi ormai sono completamente scomparsi nell’oscurità. Invisibili l’uno all’altro, chiamansi fiocamente per nome… Quando odesi uno schianto immenso; poi un urlo terribile: è la valanga! E, dopo, un silenzio di morte!)

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