Si deve, tuttavia, ritenere che in caso di adozione di provvedimenti di ritardo nell’arresto, il termine di ventiquattro ore inizi a decorrere non già dal momento in cui l’arresto avrebbe dovuto essere eseguito (nella specie: 10 luglio per il reato di detenzione di stupefacenti), bensì dal momento in cui, in esecuzione del provvedimento di ritardo, l’arresto sia effettivamente eseguito (nella specie: 11 luglio).