Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334031
Cassazione penale, sezione I 4 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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.: le notazioni degli investigatori, corroborate da rappresentazioni fotografiche e da riprese filmate, e le dichiarazioni dei collaboranti Di D. e M. forniscono adeguata dimostrazione della consapevolezza per il reato associativo e per quello di spaccio; sono state negate le attenuanti generiche e la pena complessiva è stata rideterminata per effetto della ritenuta continuazione con le analoghe violazioni della legge sugli stupefacenti per le quali il B. era stato condannato dal Tribunale di Genova con sentenza del 18.10.1985, divenuta irrevocabile;

., la rinnovazione dell’istruzione dibattimentale compiuta nel giudizio di rinvio risulta sorretta da adeguata motivazione che fornisce congruo supporto giustificativo alla ritenuta rilevanza dell’assunzione del mezzo di prova, la cui necessità risulta, del resto, palese sol che si consideri che, con la dichiarazione di inutilizzabilità delle intercettazioni ambientali e con la conseguente pronuncia di annullamento con rinvio, era venuta meno la principale fonte di prova per la ricostruzione dei fatti.

Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione alla verificazione dei singoli episodi criminosi, con la precisazione che simile contributo fattuale e psicologico costituisce un quid pluris rispetto alla generica deliberazione di aderire la programma proprio dell’associazione.

3. – Non hanno pregio le censure mosse dai ricorrenti contro il punto della sentenza in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione in cui è stata affermata la responsabilità per la partecipazione all’associazione finalizzata al traffico di droga, dato che, con motivazione adeguata sul piano logico e immune da vizi giuridici, la Corte di rinvio ha correttamente valutato la posizione dei singoli imputati ponendo in luce la sussistenza, per ciascuno di essi, delle condizioni obiettive e soggettive per l’addebitabilità del delitto associativo identificate nel consapevole e volontario contributo apportato da ogni associato all’attività del gruppo e al perseguimento dello scopo comune. in particolare, attraverso una meticolosa e convincente disamina delle risultanze probatorie, nella motivazione della sentenza impugnata è stata posta in evidenza la ricorrenza, per i singoli imputati, degli elmetti costitutivi del delitto associativo chiarendo che il loro continuativo inserimento nella struttura operativa risulta qualificato dal necessario elemento soggettivo costituito dalla consapevolezza di partecipare e di contribuire attivamente alla vita dell’associazione nella quale ciascun associato, con pari coscienza e volontà, fa convergere il proprio contributo, come parte di un tutto, alla realizzazione del programma comune (Cass., Sez. VI, 27 maggio 1991, P.M. in proc. Cibelli e altri; Cass.; Sez. VI, 16 giugno 1990, Marin). Ne consegue che la pronuncia di responsabilità per la partecipazione all’associazione resta incensurabile nel giudizio di legittimità essendo sorretta da un esauriente apparato argomentativo che, sotto il profilo logico e giuridico, resiste ai molteplici rilievi critici dei ricorrenti.

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