promesse per le quali il venditore poteva essere convenuto con l'"actio empti" o, viceversa, con le "actiones aediliciae". Riguardo al primo aspetto, nelle
diritti (elementi del patrimonio) e serve a sistemare tutto il diritto privato entro le tre classi "personae", "res", "actiones"; invece, la categoria
di particolari formalità. Nel diritto romano non sembra esplicitamente attestato nulla del genere, né per l'epoca delle "legis actiones" (per le quali
actiones, ad liberiorem familiae vitam traducta crebris aptarentur et variis muneribus domi explendis, ac universo quoque regimini familiae fortasse
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