Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Sentenza n. 1988

334144
Cassazione penale, sezione I 2 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
  • UNIGE
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M. proponeva ricorso per cassazione denunciando la nullità della sentenza sotto i seguenti profili: a) violazione della legge penale in relazione all’art. 75, comma 2 l. 685-75 in ordine alla configurabilità della partecipazione a sodalizio criminoso finalizzato allo spaccio di sostanze stupefacenti, affermata senza che egli elementi fattuali denotassero l’esistenza dell’accordo su cui doveva basarsi la societas sceleris; b) inosservanza ed errata applicazione della legge penale per avere dato rilievo ad un fatto che corrisponde ad una vera e propria ipotesi di riciclaggio non punito all’epoca in cui esso è stato compiuto in quanto non erano ancora entrati in vigore gli artt. 23 e 24 della l. 19.3.1990, n.55; c) mancanza di motivazione per l’esclusione del valore probatorio della documentazione acquisita da cui emergevano elementi a lui favorevoli; d) mancanza di motivazione e inosservanza della legge in ordine alla qualificazione della pena e al diniego delle attenuanti generiche.

Invero, con ampia e puntuale interpretazione degli elementi probatori disponibili (documentazione acquisita, ammissioni di taluni imputati, conversazioni telefoniche intercettate), la Corte di rinvio ha ricostruito la vicenda ponendo in luce le condotte tenute dai singoli imputati e accertando che i funzionari addetti al settore urbanistico ricevettero denaro o altre utilità per compiere atti contrari ai doveri del loro ufficio, violando prassi, istruzioni e circolari interne al fine di fare approvare il piano di lottizzazione Martinelli Coppin relativo all’area del R.. Ditalché nella sentenza impugnata è stato rettamente ritenuto che indipendentemente dalla soluzione della questione relativa ai rapporti tra il piano di zona pluriennale CIMEP e la variante al piano regolatore generale, contenente il rinvio all’art.22 delle N.T.A.– nel caso di specie ricorrono gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa ex art. 319 c.p., qualificata, nel suo nucleo essenziale, dal fatto che e, in dipendenza dell’accordo corruttivo, l’atto compiuto dal pubblico ufficiale risulta illecito e contrario ai doveri di ufficio perché reso non nell’interesse della pubblica amministrazione ma per il soddisfacimento del privato corruttore (Cass., Sez. VI, 10 luglio 1995, Calciuri; Cass., Sez. VI, 15 novembre 1994, Roncaglia).

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