interesse della Regione; f) edilizia ed urbanistica; g) trasporti su linee automobilistiche e tranviarie; h) acque minerali e termali; i) caccia e
diritto
Alla cessazione dell'uso o della concessione di tali acque, la Regione subentra nella concessione.
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Sono altresì trasferiti al demanio della Regione le acque pubbliche in uso di irrigazione e potabile.
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Le acque ad uso pubblico ed irriguo non saranno soggette ad alcuna imposizione di canone da parte della Regione.
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La concessione è subordinata, in ogni caso, alla condizione che lo Stato non intenda fare oggetto le acque di un piano di interesse nazionale.
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Le concessioni di acque indicate nel secondo comma dell'articolo precedente, che alla data del 7 settembre 1945 non siano state utilizzate, passano
diritto
Sono escluse dalla concessione le acque che alla data del 7 settembre 1945 abbiano già formato oggetto di riconoscimento di uso o di concessione.
diritto
Le acque pubbliche esistenti nella Regione, eccettuate quelle indicate nell'art. 5, sono date in concessione gratuita per novantanove anni alla
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I termini per l'applicazione delle norme, contenute nel testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti elettrici, a favore dei Comuni, per i
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Non è ammessa la cessione delle concessioni indicate nel presente articolo. Le acque concesse alla Regione potranno da questa essere subconcesse
diritto
linee automobilistiche locali; i) acque minerali e termali; l) caccia e pesca; m) acque pubbliche destinate ad irrigazione ed a uso domestico; n
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carattere locale; c) espropriazione per pubblica utilità per opere non a carico dello Stato; d) disciplina dell'utilizzazione delle acque pubbliche ad uso
diritto
La Regione ha altresì facoltà di proporre ricorso al Tribunale superiore delle acque pubbliche avverso il decreto di concessione e di proroga.
diritto
E' soppressa, nell'ambito del territorio della Regione, l'applicazione dell'art. 53 del testo unico delle leggi sulle acque e sugli impianti
diritto
Per le concessioni di grande derivazione di acque pubbliche esistenti nella Regione, accordate o da accordarsi per qualunque scopo, lo Stato cede a
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I termini per l'applicazione dell'art. 52 del testo unico delle leggi sulle acque pubbliche e sugli impianti elettrici, approvato con decreto 11
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credito a carattere regionale; 5) utilizzazione delle acque pubbliche; 6) assunzione diretta di servizi di interesse generale e loro gestione a mezzo di
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regionale; 6) miniere, comprese le acque minerali e termali, cave e torbiere; 7) impianto e tenuta dei libri fondiari; 8) servizi antincendi; 9
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