Su gravami, rispettivamente, principale della “CO.GE.UR.” s.p.a. ed incidentale della “Cassa nazionale di previdenza ed assistenza per gli ingegneri e gli architetti liberi professionisti”, la Corte d’appello di Roma, con sentenza del 20 novembre 1993, disattesa la prima impugnazione ed accolta la seconda, in riforma della decisione del primo giudice, sanzionò l’assoluzione dell’ente appellato ed appellante incidentale da tutte le domande “ex adverso” coltivate.