è stato accertato, e che è ormai ammesso dall'opinione generale.
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Il dubbio non è che per ciò che è stabilito dall'articolo 38; si potè cioè dubitare che le reiscrizioni non equivalessero alle rinnovazioni, ma accertato che la rinnovazione dovesse seguire nei termini della legge anteriore, quando le iscrizioni erano rinnovabili nel termine di 15 anni, quando non vi era, secondo le leggi anteriori obbligo di rinnovazione, non esiste più alcuna difficoltà, su questo punto non c'è più dubbio, e non è più stato messo innanzi da alcuno. Non vale ora che si presenti per giustificare una misura la quale, ripeto, oltre ad essere di un qualche danno
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