Né vengono in rilievo le dedotte questioni relative al possibile esercizio nello stesso processo, in via alternativa, dell’azione di restituzione e di quella di rivendica: ché gli attuali ricorrenti hanno sperimentato soltanto l’azione di rivendica, come accertato in sede di merito sulla scorta dell’atto di citazione, nel quale gli attori, vantando la proprietà di una determinata area, che sostenevano essere abusivamente posseduta dal convenuto, ne chiedevano il rilascio.