Vocabolario dinamico dell'Italiano Moderno

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Risultati per: accertato

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Sentenza n. 1988

334646
Cassazione penale, sezione I 3 occorrenze
  • 1998
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Inoltre, mette conto sottolineare che non può pronunciarsi il proscioglimento per la non rilevanza penale del fatto per la ragione che il fatto stesso – così come accertato dal giudice di merito con motivazione insindacabile – è perfettamente riconducibile nell’ambito della norma incriminatrice posta dall’art.1 della l. 16.7.1997, n.234, e presenta, quindi, tutti gli elementi costitutivi della fattispecie criminosa da essa delineata.

Sulla base delle risultanze processuali la Corte di rinvio ha accertato: – che il N. ha avuto con C. G. e con C. A. rapporti economici di notevole rilievo protrattisi per molti anni; – che egli sin dal 1983-1984, quando ancora operava in Sicilia nel campo immobiliare, conosceva la natura dell’attività illecita svolta da C. G., del quale gli era noto lo stato di latitanza e lo specifico settore in cui lo stesso agiva; – che il N. aveva accettato di gestire e di investire per conto del C. e, successivamente, del figlio A. un patrimonio di oltre sette miliardi di lire, di cui gli era nota la provenienza dal traffico di droga, realizzando una serie di operazioni dirette a mascherarne l’origine e la titolarità; – che la gestione attuale per conto e nell’interesse dei C. aveva avuto carattere autonomo e fiduciario nel senso che egli poteva utilizzare liberamente le immense risorse finanziari messegli a disposizione e che tale attività egli aveva continuato anche dopo l’omicidio di C. G., nonostante che la stampa avesse indicato quest’ultimo come un esponente di spicco della mafia cui faceva capo una rete di trafficanti di sostanze stupefacenti.

Deve trarsene il corollario che la sentenza impugnata non è incorsa nel vizio, denunciato dai ricorrenti, di far derivare la responsabilità per i reati fine dalla semplice qualità di associato: con motivazione adeguata sul piano logico e rispondente alla corretta applicazione dei principi giuridici in materia di concorso di persone nel reato, è stato, invece, accertato che, attraverso l’effettivo inserimento nella struttura operativa con ruoli fungibili, è riscontrabile una connessione causale tra le condotte di ogni imputato qualificata da un atteggiamento volontario in termini di agevolazione alla verificazione dei singoli episodi criminosi, con la precisazione che simile contributo fattuale e psicologico costituisce un quid pluris rispetto alla generica deliberazione di aderire la programma proprio dell’associazione.

Sentenza n. 9656

334860
Cassazione civile, sezione II 1 occorrenze
  • 1987
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Né vengono in rilievo le dedotte questioni relative al possibile esercizio nello stesso processo, in via alternativa, dell’azione di restituzione e di quella di rivendica: ché gli attuali ricorrenti hanno sperimentato soltanto l’azione di rivendica, come accertato in sede di merito sulla scorta dell’atto di citazione, nel quale gli attori, vantando la proprietà di una determinata area, che sostenevano essere abusivamente posseduta dal convenuto, ne chiedevano il rilascio.

Sentenza n. 26926

335200
Cassazione civile, sezione lavoro 1 occorrenze
  • 2007
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Il ricorso principale è quindi valutabile come manifestamente fondato, in adesione alla giurisprudenza di questa Corte, in quanto il giudice di merito ha fatto applicazione di un erroneo principio di diritto e conseguentemente non ha accertato se vi sia stata, per il periodo minimo previsto dalla legge, l’esposizione all’amianto in misura superiore alla soglia in questione.

Sentenza n. 19219

335273
Cassazione civile, sezione tributaria 2 occorrenze
  • 2017
  • Corte Suprema di Cassazione
  • Roma
  • diritto
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Col secondo motivo si deduce violazione di legge, degli artt. 55 e 88 TUIR, per avere la C.T.R. male interpretato la nozione di sopravvenienza attiva (art. 88 TUIR), avendo accertato che la passività era fittizia, per cui rileva solo al momento della sua eliminazione da parte della contribuente (ex art. 55 TUITR).

Non rientra in tale concetto (di sopravvenuta insussistenza di passività) la passività fittizia, cioè inesistente, come accertato nella sentenza impugnata, che non può pertanto equipararsi alle altre passività iscritte nei precedenti esercizi, non fittizie ma esistenti al momento della loro iscrizione, e poi venute meno per fatti sopravvenuti. Ciò in quanto la sopravvenienza attiva si realizza venendo meno successivamente una passività effettivamente esistente, mentre nel caso di specie si tratta di una passività fittizia, che rileva, ai sensi dell’art. 55 TUIR, al momento della sua eliminazione per decisione discrezionale della contribuente.

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